Valido il decreto ingiuntivo per il recupero degli oneri condominiali anche senza la lettera di messa in mora
L’amministratore non è tenuto ad alcun preventivo adempimento formale poiché le delibere sono valido titolo di credito
Il comma 9 dell'articolo 1129 del Codice civile obbliga l'amministratore del condominio, salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, di agire nei confronti dei condòmini morosi per la riscossione forzosa degli oneri condominiali, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso. Per la riscossione degli oneri condominiali, l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile riconosce all'amministratore del condominio il potere di richiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, sulla base della sola ripartizione approvata dall'assemblea, senza la necessità di essere autorizzato da quest'ultima.
La preventiva diffida e messa in mora
Ai fini della sua validità, il decreto ingiuntivo deve essere preceduto dal preventivo invio al condòmino moroso della lettera di diffida e di messa in mora? Sulla questione si pronunciato il Tribunale di Roma con la sentenza 2053/2021, pubblicata il 5 febbraio 2021, fornendo risposta negativa alla domanda.
I fatti
Una condòmina, avendo ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, con il quale il Tribunale, su richiesta del condominio, le aveva intimato il pagamento di somme a titolo di quote condominiali scadute e non pagate che erano state approvate dall'assemblea, proponeva opposizione eccependo, fra l'altro, l'inammissibilità dell'ingiunzione per carenza dei requisiti previsti dall'articolo 633 del Codice di procedura civile, non avendo il condominio provveduto alla preventiva richiesta del pagamento delle somme, poi intimate con l'ingiunzione.
Nessun preventivo adempimento
L'eccezione di improcedibilità del decreto ingiuntivo è stata ritenuta infondata dal Tribunale il quale nel rigettarla ha osservato che per il recupero dei crediti condominiali non è previsto nessun preventivo adempimento formale da parte dell'amministratore del condominio. L'invio del sollecito di pagamento non è obbligatorio né è una condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Inoltre, il giudice capitolino, ha ribadito il principio secondo il quale le delibere assunte dall'assemblea condominiale sono vincolanti ed efficaci, per tutti i condòmini e, di conseguenza, con l'approvazione e la ripartizione delle spese, ogni condòmino è obbligato al pagamento della propria quota, costituendo le delibere valido titolo di credito per la richiesta e la concessione del decreto ingiuntivo.
L'obbligo di pagamento da parte del condòmino, ha concluso, potrebbe venire meno solo a seguito dell'annullamento e/o la dichiarazione di nullità delle delibere all'esito del giudizio di impugnazione delle stesse, come previsto dall'articolo 1137 del Codice civile.
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