Condominio

Assegno scoperto, paga il condominio se è provata la rappresentanza di chi ha firmato

di Paolo Accoti

Assegno bancario “scoperto” per mancanza di fondi sul conto corrente condominiale, quali conseguenze?
L'assegno è quel titolo di credito con il quale il soggetto beneficiario consegue il diritto a riscuotere la somma nello stesso indicata, con la semplice presentazione del titolo presso l'istituto di credito indicato nello stesso che sarà, pertanto, tenuto al relativo pagamento reperendo i fondi dalle giacenze presenti sul conto corrente dell'emittente dell'assegno.
In caso di mancanza di fondi l'assegno rimarrà impagato è tale evenienza dovrà essere contestata con atto autentico (Artt. 51 e ss. R.D. 1669/1933) che, tecnicamente, prende il nome di protesto.
Alla levata del protesto, inoltre, l'emittente sarà inserito, previa segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), nel registro dalla stessa tenuto nonché nel registro dei protesti della Camera di Commercio territorialmente competente.
Qualora ci si trovi al cospetto di un conto corrente condominiale, in caso di assegno non pagato per mancanza di fondi, chi subirà il protesto, l'amministratore o il condominio?
Lo spunto per parlare di tale argomento ci viene fornito dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione, I Sez. civile, n. 11555, depositata in data 2 Maggio 2019.
La Corte d'Appello di Roma respingeva il gravame interposto da un amministratore di condominio avverso la sentenza di primo grado con la quale era stata rigettava la domanda proposta dallo stesso nei confronti della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Roma e contro Poste Italiane S.p.A., con cui chiedeva la cancellazione del proprio nome dal registro dei protesti, con la conseguente richiesta di risarcimento del danno.
Sia in primo che in secondo grado veniva rilevata la legittimità del protesto levato per insussistenza di fondi sul conto corrente condominiale sul quale l'assegno era stato tratto e, pur non potendosi escludere a priori il diritto al risarcimento del danno in favore dell'amministratore che sottoscrisse l'assegno per conto del condominio, nel caso concreto tale danno non era stato dimostrato, pertanto, la domanda era stata rigettata.
Anche la Suprema Corte, investita della questione, riteneva la domanda risarcitoria infondata in mancanza di prova concreta del danno subito, che non poteva neppure ritenersi <<in re ipsa>>, in considerazione del fatto che il danno <<alla reputazione, costituente «danno conseguenza», deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass. 6 dicembre 2018, n. 31537; Cass. 28 marzo 2018, n. 7594; Cass. 26 ottobre 2017, n. 25420; Cass. 18 novembre 2014, n. 24474; Cass. 24 settembre 2013, n. 21865; Cass. 14 maggio 2012, n. 7471; Cass. 16 febbraio 2012, n. 2226). Infatti il danno risarcibile non coincide con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni.>>.
A prescindere da ciò, per rispondere al quesito sopra posto, vale a dire contro quale soggetto deve essere levato il protesto, se l'amministratore o il condominio, tutto ruota attorno alla firma di emittenza presente sull'assegno e all'eventuale indicazione della qualità dell'emittente.
Tanto è vero che è stato ritenuto come <<i requisiti per la valida assunzione di una obbligazione cartolare in nome altrui sono ai sensi del R.D. n. 1736 del 1933, art. 14 non solo l'esistenza di una procura o di un potere ex lege ma anche l'apposizione della sottoscrizione sul titolo con l'indicazione di tale qualità pur senza l'assunzione di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidenti ai terzi l'avvenuta assunzione dell'obbligazione in nome altrui (Cass. 13906 del 2005; in tema di obbligazione cambiaria Cass. 10388 del 2012). In mancanza di tale specificazione le conseguenze giuridiche conseguenti all'emissione del titolo sono esclusivamente a carico di chi risulti averlo sottoscritto (Cass. 10417 del 2010, con riferimento all'illecito amministrativo relativo all'emissione di assegno bancario o postale privo di provvista o senza l'autorizzazione del trattario).>> (Cass. n. 25371/2013).
In altri termini, il protesto dovrà essere elevato nei confronti di chi abbia emesso il titolo sulla scorta di quanto emerge dalla firma di emittenza (l'amministratore), se invece dal titolo non emergono elementi precisi attestanti l'esistenza di un rapporto di rappresentanza il protesto deve essere elevato nei confronti del rappresentato (condominio).
Ecco che allora se sull'assegno tratto dal conto corrente condominiale risulta oltre alla firma dell'amministratore anche, ad esempio, il timbro del condominio rappresentato, in caso di mancanza di provvista il protesto verrà elevato nei confronti del condominio se, al contrario, non vi siano elementi tali da far ritenere sussistente il mandato con rappresentanza, il protesto lo subirà l'amministratore.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©