Fisco

Rendiconto condominiale e «principio di identità»

di Fra cesco Schena

Le pessime abitudini fanno fatica a cessare. Una, tra queste, è quella di parcellizzare la contabilità del supercondominio in capo ai singoli condominii interni, fino ad arrivare anche ad una gestione degli incassi per il tramite dei singoli amministratori degli edifici che compongono il supercondominio.
Se comprendere la distinta autonomia dell'ente supercondominio da quella dei singoli condominii autonomi sembri non bastare, l'auspicio è che sapere della nullità di tali rendiconti possa sollecitare il giusto cambiamento.
Il tema è rilevante non solo perché è affetta da nullità radicale la deliberazione del condominio interno che approvi una sola “porzione” del rendiconto del supercondominio ma, e forse soprattutto, perché è nullo lo stesso rendiconto per violazione del principio di identità.
Detta in altre parole, pensare che si possa, per mera semplificazione, approvare i rendiconti dei singoli condominii inserendo all'interno la quota spese del supercondominio facente capo ad ognuno rende nullo l'intero rendiconto. Per meglio comprendere il concetto di violazione del principio di identità possiamo pensare all'ipotesi che il Comune di Pomezia approvi il suo bilancio che contempla una porzione del bilancio della Provincia di Roma.
Ma quali sono le reali e preoccupanti complicazioni a seguito di una tale prassi?
La prima, è quella di vedere dichiarata nulla in ogni tempo la deliberazione che abbia approvato il rendiconto “inquinato” per superamento di attribuzioni.
La seconda complicazione potrebbe sorgere quando il singolo partecipante del condominio autonomo abbia pagato a quell'amministratore le quote che invece andavano pagate direttamente all'amministrazione del supercondominio con il conseguente rischio di non vedersi liberato dal debito verso il supercondominio.
La terza complicazione sorge quando a seguito di ricorso per decreto ingiuntivo, il moroso contesti la legittimità della quota derivante dallo stato di ripartizione attesa la confusione tra spese di quel condominio e quelle del supercondominio, sollevando l'eccezione di nullità anche in sede di opposizione.
La quarta complicazione sorge in tema di confusione patrimoniale. Infatti, a mente del nuovo art. 1129, comma 11, n.4), costituisce grave irregolarità emotivo di revoca dell'amministratore la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra i patrimoni di diversi condomini.
In conclusione, è necessario che sia l'assemblea del supercondominio ad approvare il rendiconto di questo ente, che si tratti di un rendiconto assolutamente privo di elementi inquinanti ed estranei e che anche la gestione degli incassi e delle spese avvenga sempre per diretta cura dell'amministratore del supercondominio e con utilizzo diretto ed esclusivo del conto corrente del supercondominio.

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