Fisco

A favore di edifici unifamiliari il bonus è al 90% (ma per pochi)

Tra i requisiti richiesti, il contribuente deve essere titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’immobile

di Alessandro Borgoglio

Con il decreto Aiuti-quater dell'anno scorso è stato riattivato il Superbonus per le case indipendenti e le villette a schiera, a partire dagli interventi effettuati dal 2023, ma in misura ridotta e con regole piuttosto stringenti, che, di fatto, ne limiteranno parecchio l’utilizzo.

Per gli interventi effettuati dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari da parte delle persone fisiche, infatti, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che: il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare; la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale; il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (comma 8-bis dell’articolo 119 del Dl 34/2020).

Modifica normativa

Con la modifica normativa decorrente da quest’anno, quindi, è stato introdotto uno specifico requisito riguardante la titolarità del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento, applicabile soltanto agli interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti avviati a partire dal 1° gennaio 2023.

Sono perciò escluse dall’ambito operativo del nuovo Superbonus, per esempio, le case indipendenti e le villette a schiera detenute in comodato o in locazione, che invece in passato ne hanno sempre potuto fruire.

Relativamente al secondo requisito - unità immobiliare adibita ad abitazione principale - sebbene la norma non rechi alcuna puntuale indicazione al riguardo, è plausibile che per abitazione principale debba intendersi quella richiamata nel Tuir, secondo cui per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari, dimorano abitualmente.

Devono quindi considerarsi escluse le seconde case che invece sino a oggi hanno potuto tranquillamente fruire del Superbonus.

Condizione restrittiva

La più restrittiva delle condizioni per poter accedere alla detrazione del 90% per le case indipendenti è, però, sicuramente la terza, per cui il contribuente deve avere un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (comma 8-bis.1 dell’articolo 119 del Dl 34/2020).

Per la nuova norma, il reddito di riferimento del contribuente è pari al risultato della divisione del reddito complessivo familiare per un coefficiente denominato «numero di parti» determinato come segue: il reddito complessivo familiare è costituito dalla somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dall’eventuale coniuge del contribuente o dal soggetto legato al contribuente da unione civile o dal convivente, se presente nel suo nucleo familiare, e dagli altri familiari fiscalmente a carico (quindi con reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, ovvero, per i figli di età non superiore ai 24 anni, con un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili); il numero di parti è quantificato tenendo conto della composizione del nucleo familiare e, in particolare, è pari a 1 nel caso di un nucleo familiare composto da una sola persona ed è incrementato di 1 se nel nucleo è presente un coniuge o il soggetto legato al contribuente da unione civile o un convivente nonché di 0,5 se è presente un familiare a carico, di 1 se sono presenti due familiari a carico e di 2 se sono presenti tre o più familiari a carico.

Pertanto, la presenza nel nucleo familiare del coniuge o del convivente incide sul numero di parti, a prescindere dalla circostanza che il medesimo, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, sia stato o meno a carico fiscale del contribuente che beneficia dell’agevolazione.

Per esempio, un contribuente con un reddito complessivo dell’anno precedente pari a 25.000 euro, nel cui nucleo sia presente un coniuge con un reddito pari a 11.000 euro e un figlio che non possiede redditi, che quindi è a carico fiscalmente, ha un reddito di riferimento pari a 14.400 euro: (25.000 + 11.000) / (1 + 1 + 0,5).

Invece, un contribuente con un reddito pari a 50.000 euro, avente un coniuge e quattro figli a carico, tutti senza redditi, ha un reddito di riferimento pari a 12.500 euro: 50.000 / (1 + 1 + 2).

In queste ipotesi, essendo il reddito di riferimento non superiore a euro 15.000, al ricorrere degli altri requisiti richiesti dalla norma, il contribuente potrà fruire del Superbonus del 90% per le case indipendenti, a patire dagli interventi effettuati dal 2023.

Diversamente, un contribuente che ha un reddito di 25.000 euro, mentre il coniuge ne ha uno di 30.000 euro, non potrà accedere al Superbonus del 90%, conseguendo un reddito di riferimento di 27.500 euro: (25.000 + 30.000) / (1 + 1).

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