Condominio

Accordo in mediazione obbligatoria: la Corte costituzionale dice sì al gratuito patrocinio

Finora l’istituto non era previsto per le fasi stragiudiziali penalizzando in particolare le liti condominiali che più di altre si chiudono in fase di mediazione

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di Fabrizio Plagenza

Per la Corte Costituzionale «Il patrocinio a spese dello stato va garantito anche per la mediazione obbligatoria conclusa con successo» (sentenza numero 10 depositata il 20 gennaio 2022). La sentenza presenta diversi profili di interesse per aver aggiunto, certamente, un tassello mancante nel procedimento di mediazione e per aver apportato peso specifico alla difesa di chi non può permettersi il costo di un avvocato. In condominio, è lecito attendersi che la novità produrrà notevoli effetti, se solo si pensa al contenzioso nascente dalla morosità a cui appare verosimile poter applicare gli effetti della pronuncia.

Il gratuito patrocinio
Volendo sintetizzare, il patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio) è uno strumento che garantisce il diritto di difesa e quindi il diritto di farsi assistere da un avvocato, iscritto in apposite liste. Il compenso (onorario) dell'avvocato verrà posto a carico dello Stato. Ne possono beneficiare i soggetti che non abbiano mezzi adeguati, che si trovino in condizioni economiche precarie e che, dunque, non possano provvedere in maniera autonoma al pagamento delle spese giudiziali. Inoltre, è previsto un limite di reddito imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41. Fino ad oggi previsto per tutti i giudizi e, dunque, non per le fasi stragiudiziali.

La pronuncia
Le questioni di legittimità costituzionale delle norme degli articoli 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, numero 115, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, numero 28, erano state sollevate dal Tribunale di Oristano con ordinanza del luglio 2020, cui aveva fatto seguito analoga ordinanza del Tribunale di Palermo nel marzo 2021. La Consulta ha ritenuto condivisibili i rilievi mossi dai Tribunali rimettenti e fondate le questioni con riferimento agli articoli 3 - commi primo e secondo e 24 - comma terzo della Costituzione.

La Corte, con la sentenza 10 depositata il 20 gennaio 2022, giunge finalmente ad un'apertura che in molti attendevano da tempo. Il diritto di difesa deve essere garantito anche ai non abbienti, in tutte le fasi procedurali che l'ordinamento offre. In particolar modo per beneficiare di quegli strumenti che consentono di evitare lunghi e costosi contenziosi giudiziari. Il Giudice delle leggi è stato netto : l'attuale disciplina sul patrocinio a spese dello Stato è irragionevole e lesiva del diritto di difesa, nella parte in cui non estende la possibilità di beneficiare di tale diritto, anche nel procedimento di mediazione obbligatoria che si sia concluso con successo. Per la Consulta, infatti, il patrocinio a spese dello Stato è una «spesa costituzionalmente necessaria».

La materia condominiale
I risvolti sono importanti. In particolar modo nella materia condominiale. Va ricordato che le controversie in materia condominiale rientrano tra quelle maggiormente trattate in mediazione (12,5% secondo i dati statistici del ministero della Giustizia dal 1° gennaio al 30 settembre 2021). In merito alla categorie di mediazione, nel periodo di riferimento, i dati ministeriali dicono che la maggior parte dei procedimenti definiti (circa 85%) afferisce alla mediazione cosiddetta obbligatoria precedente l’avvio del giudizio. È verosimile allora attendersi che l'accordo in mediazione, per chi si trovi in situazioni tali da non poter essere assistiti da un avvocato, possa trovare ulteriore linfa, in quelle cause l'aspetto economico sia rilevante.

Le prime reazioni
Secondo l'avvocato Manuela Zanussi, consigliere dell’Ordine degli avvocati di Pordenone, presidente dell’Organismo di mediazione forense di Pordenone ed avvocato iscritto nelle liste dei difensori ai fini del patrocinio a spese dello Stato, «si tratta certamente di un passo avanti in un contesto di riforma che spianerà la strada alla completa equiparazione tra attività del legale in mediazione e in giudizio. Ormai, infatti, la mediazione è considerata un procedimento di giustizia complementare con una sua riconosciuta dignità».

A questo punto, però, sottolinea l'avvocato Zanussi, «c'è da chiedersi se sia ipotizzabile per analogia chiedere che vengano liquidati anche i compensi dell’avvocato quando l’accordo non venga raggiunto ma la mediazione sia stata effettivamente svolta. Altro problema è, infine, prevedere un diverso sistema di remunerazione per il mediatore nelle ipotesi in cui le parti private siano, una o addirittura entrambe, ammesse al patrocinio a spese dello Stato e quindi esentate dal pagamento delle indennità all’organismo e conseguente il mediatore svolga in tutto o in parte l’incarico a titolo gratuito. In attesa del legislatore delegato che interverrà a tutto tondo va apprezzata la pronuncia che sancisce a chiare lettere l’equiparazione tra attività processuale e attività mediativa del legale».

Princìpi e bilancio
Secondo i giudici della Consulta, il rispetto dei principi costituzionali non può soggiacere alle questioni di bilancio. Cosicchè allorquando una «scelta legislativa giunge sino a impedire a chi versa in una condizione di non abbienza l'effettività dell'accesso alla giustizia», allora vengono «nitidamente in gioco il pieno sviluppo della persona umana (articolo 3, secondo comma, Costituzione) e l'intero impianto dell'inviolabile diritto al processo di cui ai primi due commi dell'articolo 24 Costituzione».Si auspica, adesso, che il legislatore (sebbene ciò rientri nel suo potere discrezionale) valuti una modifica legislativa che introduca una specifica disciplina dell'argomento. È pacifico, ad ogni modo, che il vento della giustizia consensuale sia sempre più diretto verso una modifica della cultura e delle procedure.

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