Addobbi natalizi in facciata, se fonte di possibile pericolo sono da rimuovere
Ci sono immobili di particolare prestigio in cui possono essere vietati
Belli a vedersi, in molti casi ingombranti e perfino possibili fonti di liti: parliamo degli addobbi natalizi in condominio, sia nelle parti comuni ma soprattutto nelle abitazioni private. Pensiamo ad un abete sul terrazzo della facciata, o una decorazione particolarmente vistosa con tanto di luci colorate intermittenti. Ci si può opporre? Possono essere considerate lesioni al decoro dello stabile?
La lesione al decoro
Un addobbo di per sè non è in grado di pregiudicare l'aspetto di un immobile intero, tanto più se si considera che si tratta di un accessorio temporaneo; tuttavia, se le dimensioni dovessero essere tali da ledere in modo considerevole l'estetica del palazzo, allora l'amministratore e l'assemblea potrebbero ordinarne la rimozione. Azione obbligatoria quest’ultima qualora l’addobbo fosse fonte di possibile pericolo nei confronti di terzi , in quando pericolante ad esempio come l’enorme Babbo Natale intento a salire la ringhiera del balcone come nell’atto di entrare con i doni nell’appartamento.
Il divieto nel regolamento
Ci sono condomìni, è importante ricordarlo, in cui le installazioni sui balconi privati sono espressamente vietate in quanto lesive del decoro, pensiamo ad edifici di particolare pregio ad esempio. Nel caso in cui, invece, non ci fossero disposizioni specificate nel regolamento del condominio vale quanto indicato nell'articolo 1120 del Codice civile (comma 4): «Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino». Occhio ala sicurezza quindi quando si installano decorazioni sulla facciata ed anche a non essere d’intralcio agli altri condòmini se si sceglie di posizionarli sul ballatoio comune.
La ripartizione delle spese
Diverso è il caso in cui è il condominio a decidere di addobbare gli spazi comuni.Anche se non si è nel “mood natalizio” tutti i condòmini devono dividere le spese per comprare decorazioni e luci, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (articolo 1123 del Codice civile).
I mercoledì della privacy: sinistri in condominio e gestione dei dati e delle foto
di Carlo Pikler - Centro studi privacy and legal advice