Locazione

Affitto in ritardo, contro il decreto ingiuntivo opposizione solo con ricorso

L’opposizione ad un decreto ingiuntivo per crediti derivanti da locazione deve essere proposta con ricorso e non con atto di citazione

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di Va. S.

L'opposizione ad un decreto ingiuntivo, avente ad oggetto crediti derivanti da locazione, deve essere proposta con ricorso. Nel caso in cui fosse erroneamente proposta con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di quaranta giorni stabilito dall'art. 641 c.p.c.non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte.

Questo è stato il trend giurisprudenziale al quale ha aderito il Tribunale di Roma, pronunciandosi con la sentenza n°18037 del 2019 . L'oggetto del contendere è stata una controversia in materia di locazione di immobile urbano.

Spese accessorie non pagate
iù precisamente, l'opposizione di una società ad un decreto ingiuntivo, proposto da un attore, relativo a spese a titolo di conguaglio per oneri accessori derivanti da contratto di locazione ad uso abitativo, sottoscritto in data 1° marzo 2003 ed avente ad oggetto l'immobile sito in Roma.

La domanda aveva ad oggetto la richiesta di pagamento di oneri condominiali. Dall'analisi degli atti e dei documenti, era emerso che il decreto ingiuntivo era stato notificato, al ricorrente, il 13 febbraio 2017 mentre l'opposizione era stata proposta con atto di citazione notificato il 27 marzo 2017.

Il procedimento avrebbe dovuto seguire le forme del rito locatizio, che impongono l'opposizione con ricorso e non con citazione. Quest'ultima sarebbe stata considerata valida solo nel caso in cui fosse stata depositata nella Cancelleria del giudice el termine previsto di quaranta giorni. In caso contrario, sarebbe stata giudicata nulla ed inammissibile. Da ciò è derivata la pronuncia del Tribunale di Roma di inammissibilità dell'opposizione proposta.

Niente scorciatoie
Improcedibile l'applicazione dell'art. 4 del Dlgs 150 del 2011, che disciplina il mutamento del rito in caso di controversia promossa in forme diverse da quelle previste nel medesimo decreto, che attiene a varie norme speciali che raggruppano le peculiarità processuali nelle tre modalità di rito ordinario, del lavoro ed il rito sommario in un'ottica acceleratoria.

Per cui, l'art. 4 non costituisce una norma generale abrogativa e sostitutiva delle norme specifiche ma come eccezione nei soli casi, compresi appunto nel decreto, in cui non sia stato fatto riferimento espresso a quelle che rimangono le due norme generali di coordinamento tra rito ordinario e rito lavoristico/locatizio.

La Corte costituzionale
La Corte costituzionale aveva, recentemente, dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 426 c.p.c ., ritenendo che la riformulazione del meccanismo di conversione del rito sub art. 426 c.p.c. riflette una valutazione di opportunità, e di maggior coerenza di sistema, di una sanatoria piena, e non dimidiata, dell'atto irrituale, per raggiungimento dello scopo.

Procedura sbagliata, decreto ingiuntivo ormai inappellabile
Dall'inammissibilità dell'opposizione è conseguita l'efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo opposto. L'irrevocabilità del decreto ingiuntivo, conseguente all'inammissibilità dell'opposizione,ha configurato un'ipotesi di giudicato interno rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. Civile, sez. Un. sent. 2387 del 19-4-1982, conf. sent. 3258 del 26-3-1991).

L'improcedibilità o l'inammissibilità dell'opposizione fa, infatti, acquistare al decreto ingiuntivol'efficacia di cosa giudicata sostanziale in relazione al diritto in esso riconosciuto, limitata, tuttavia, all'accertamento positivo del credito di cui viene ingiunta la soddisfazione.

A fronte di queste valutazioni, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'opposizione, assorbito ogni altra eccezione sollevata dalle parti in via comprimaria od in via subordinata e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, condannando la parte opponente al rimborso in favore di quellaopposta delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00.

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