Condominio

Agente immobiliare e amministratore di condominio: nessuna incompatibilità

Il Tribunale di Genova precisa che nè il Codice nè le leggi vietano l’esercizio contestuale delle due attività

immagine non disponibile

di Annarita D’Ambrosio

Capita spesso che i condòmini che intendono vendere l'appartamento si rivolgano all’amministratore. Il tema riporta in primo piano il dibattito sulla compatibilità tra le figure di agente immobiliare ed amministratore di condominio, sul quale tanto si è speso in passato il Mise con pareri non sempre univoci.

Le pronunce del ministero
Il ministero dello Sviluppo economico è tornato da ultimo sul tema nella nota del 22 maggio 2019 in tema di mediazione precisando che tra i 4 casi in cui il mediatore non può essere tale rientra anche il conflitto di interessi, ipoteticamente rinvenibile nel caso dell'agente immobiliare che gestisce l'appartamento sito nel condominio da lui amministrato. Già in precedenza nei pareri 74900 del 16 marzo 2016 e 154593 del 24 settembre 2013 il Mise si era pronunciato, in maniera chiara in tal caso, per l'incompatibilità.

La sentenza del Tribunale di Genova
Il 14 luglio scorso è stata una pronuncia del Tribunale di Genova, sezione 3, numero 1684/2021 , in maniera incidentale, ad intervenire sull'argomento. La vicenda nasceva dalla citazione in giudizio di un amministratore da parte di alcuni condòmini che chiedevano di dichiarare nulle e/o annullabili due diverse delibere deducendo una serie di vizi formali che ne inficiavano la validità. Gli attori chiedevano, altresì, che venisse accertata la sussistenza di un credito maturato dall'amministratore nei confronti dell’ente, somme che era tenuto a restituire lamentando anche «che poiché l’amministratore nominato eserciterebbe anche l’attività di agente immobiliare, sussisterebbe un incompatibilità di detta attività con l’incarico di amministratore di condominio con conseguente invalidità della nomina».

La motivazione
Il rilievo non può essere condiviso scrive il Tribunale di Genova precisando che «Invero, come correttamente osservato dalla difesa del condominio, deve osservarsi che non si rinviene nell’ordinamento ed in seno alle disposizioni codicistiche che disciplinano la materia condominiale alcun divieto in relazione all’esercizio contestuale delle suddette attività. Il suddetto motivo deve, pertanto, essere disatteso».

Importante chiarimento in una materia dove neppure la Legge Ue 2018 per l’intermediazione immobiliare ha sciolto i dubbi. Certamente il ruolo degli agenti immobiliari tracciato nel testo normativo europeo viene aperto anche alle attività imprenditoriali, prima negate, tuttavia, non c'è una indicazione chiara alla quale invece la sentenza arriva proprio nella constatazione dell'inesistenza, al contrario, di alcun divieto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©