Amministratore di più edifici: come si gestisce l’indebito oggettivo e soggettivo tra condomìni
Nel caso in esame era stato pagato ad un fornitore quanto dovuto ma attingendo dalla cassa di un condominio non obbligato al versamento
Libero il fornitore dall'obbligo di ripetizione del pagamento non dovuto nei confronti di un condominio danneggiato dal proprio amministratore. Lo dice il Tribunale di Milano con la sentenza 2776 del 30 marzo 2022 che definisce un caso scuola di gestione di più condomìni da parte del medesimo professionista.
I fatti
Un condominio chiedeva, a norma degli articoli 2033 e/o 2040 Codice civile, la restituzione di oltre sessantamila euro ad una società di vendita di gasolio per gli impianti di riscaldamento centralizzato, assumendo che si trattava di versamenti non dovuti, posti in essere erroneamente dall'amministratore per conto di altri condomìni da questi parimenti amministrati.Lo svolgimento della causa comprovava, in effetti, che l'amministratore aveva fatto confusione nella gestione della cassa del condominio ricorrente in giudizio; ma la domanda del condominio veniva respinta, per una errata contestualizzazione dell'azione giudiziaria, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.
La particolare situazione di chi amministra più condomìni
Nel secondo caso si fa riferimento alla norma di cui all'articolo 2033 Codice civile, la quale è posta a tutela di chi, non essendo debitore, esegue un pagamento senza titolo riconoscendogli azione di ripetizione nei confronti di colui che riceve una somma di denaro senza alcuna giustificazione.Il pagamento nella fattispecie – spiega il giudice - è stato però eseguito da un soggetto che agiva per incarico dei reali debitori ed è stato ricevuto da un soggetto titolare del credito in virtù di un rapporto obbligatorio tutt'altro che privo di giustificazione causale, da cui l'infondatezza dell'azione del condominio, per inesatta contestualizzazione giuridica.
L’indebito soggettivo
Nell’ipotesi in disamina non vi è, infatti, un affidamento da tutelare, in quanto clui che riceve non ha alcun diritto di conseguire, né da chi ha pagato né da altri, la prestazione ricevuta e la sua buona o mala fede rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi.Al più potrebbe sussistere un indebito soggettivo, di cui all'articolo 2036 Codice civile, che sarebbe l'ipotesi in cui una persona, credendosi debitore, esegue un pagamento dovuto invece da un terzo. In tal caso, il diritto alla ripetizione dell’indebito sussiste soltanto nel caso in cui il pagamento non dovuto sia avvenuto per errore scusabile, tale cioè che non avrebbe potuto essere evitato neppure con la normale diligenza.
Ma a ben vedere – così conviene il decidente - nella fattispecie non si verte nemmeno in tale ipotesi, perché il condominio ricorrente non è colui che ha eseguito i pagamenti, ma solo il soggetto da cui proveniva il denaro con cui i debitori, pagando, hanno estinto la propria obbligazione. Chi aveva eseguito i pagamenti – così soggiunge il giudicante - era, infatti, l'amministratore dei condomìni fruitori delle forniture ed obbligati a corrisponderne il prezzo e che non risulta affatto avere pagato in nome e per conto del condominio ricorrente.
Conclusioni
In altri termini, a fronte di tale ricostruzione ed anche se il giudice milanese non lo dice, il condominio ricorrente in giudizio avrebbe dovuto esercitare la propria azione di indebito arricchimento nei confronti dei condomìni che si erano avvantaggiati della propria cassa per pagare il servizio di approvvigionamento del gasolio, ovvero, in punto di responsabilità professionale, avrebbe dovuto esercitare azione di risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore per la irregolarità gestionale poste in essere e il danno conseguito, che, in quanto tale, risulta suscettibile di valutazione economica.