La «prorogatio» e i limiti entro cui si può agire
Ciascun condomino, in caso di inerzia dell’assemblea, può chiedere la nomina giudiziale di un nuovo amministratore di condominio
L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 9 giugno 2025
L’amministratore cessato dall’incarico, e non ancora sostituito, può validamente convocare riunioni dell’assemblea, così come valido deve ritenersi il contratto da lui sottoscritto che l’assemblea abbia deliberato di stipulare. Il fatto che, in base all’articolo 1129, ottavo comma, del Codice civile, egli resti tenuto a eseguire le sole attività urgenti al fine di ...