L'esperto rispondeCondominio

La «prorogatio» e i limiti entro cui si può agire

Ciascun condomino, in caso di inerzia dell’assemblea, può chiedere la nomina giudiziale di un nuovo amministratore di condominio

di Pierantonio Lisi

La domanda

In un supercondominio, l’ultima assemblea, di nomina dell’amministratore risale al 2019 e l’ultimo bilancio approvato è quello relativo al 2018. Da allora non si sono più svolte assemblee per la nomina di un nuovo amministratore né per l’approvazione dei bilanci. Tale amministratore, in regime di “prorogatio”, può convocare assemblee, deliberare e successivamente firmare contratti che impegnano il condominio per opere straordinarie innovative?

L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 9 giugno 2025

L’amministratore cessato dall’incarico, e non ancora sostituito, può validamente convocare riunioni dell’assemblea, così come valido deve ritenersi il contratto da lui sottoscritto che l’assemblea abbia deliberato di stipulare. Il fatto che, in base all’articolo 1129, ottavo comma, del Codice civile, egli resti tenuto a eseguire le sole attività urgenti al fine di ...