Condominio

Amministratori, gli esami solo in presenza

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di Glauco Bisso e Saverio Fossati

Vanno svolti «in presenza» gli esami ai corsi per amministratore condominiale, anche durante la pandemia. Eventualmente posticipati se lo svolgimento è incompatibile con le disposizioni del Governo per l’emergenza.

Il Dipartimento Affari di giustizia - Direzione generale Affari interni, ha risposto così alle domanda del Quotidiano del Sole24 Ore – Condominio. E anche a interrogativi analoghi posti nelle scorse settimane da alcune associazioni di categorie. Alcune delle quali, del resto, hanno già avviato da tempo i corsi online: il termine, non prorogato, per effettuare l’aggiornamento obbligatorio annualedi 15 ore è infatti il 7 ottobre, come stabilito dall’applicazione del Dm Giustizia 140/2014 .

Competenze ristrette

Anzitutto, come già anticipato dal Sole 24 Ore del 14 aprile scorso , la Giustizia ha chiarito che non si occupa degli amministratori, tranne, appunto, che per lemodalità di svolgimento dei corsi.

Nelle scorse settimane molte erano state le richieste rivolte al ministero su come dovevano essere svolti i corsi di formazione iniziale e di aggiornamento per gli amministratori di condominio. Il Dipartimento ribadisce anche di non svolgere alcuna valutazione sulla legittimità dei corsi. L’unica sua competenza è di ricevere via pec, non oltre la data di inizio del corso, la comunicazione di inizio del corso di formazione e le sue modalità di svolgimento, da parte del responsabile scientifico.

L’attestato da remoto

Malgrado la pandemia, quindi, il Dipartimento ribadisce che, in assenza di una norma specifica, l’esame non può svolgersi che in presenza. L’esame finale con modalità telematica, infatti, sarebbe in contrasto con l’articolo 5, comma 5, del medesimo decreto ministeriale 140/2014.

Il responsabile scientifico potrà però non essere presente all’esame finale e rilasciare l’attestato con modalità telematiche, come da nota del ministero del 17 giugno 2015 .

Questa parte un po’ oscura della risposta, di fatto, prevede che l’esaminando debba essere in ogni caso presente nella sede in cui si svolge l’esame finale ma riconosce un’eccezione per il responsabile scientifico, unico assente legittimato. In sostanza, quindi, l’esaminando entra nella stanza dell’esame (si suppone rispettandole norme di sicurezza antivirus) e si sottopone alle prove, cui il responsabile scientifico può non assistere (si suppone quindi che ci siano dei formatori delegati); quest’ultimo poi invierà l’attestato di superamento esame.

Occorre una revisione

Solo l’adozione di una norma specifica (da assumersi anche con semplice decreto ministeriale) può, nella fase dell’emergenza pandemica, autorizzare l’esame online.

Per questo la Direzione generale ha interessato il capo di gabinetto e l’ufficio legislativo per valutare l’eventualità di disporre innovazioni rimesse a scelte non tecniche ma esclusivamente politiche.

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