Condominio

Ammissibile la tutela d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 per il ripristino del tetto condominiale

Giustificato il ricorso alla procedura cautelare per eliminare le infiltrazioni d'acqua all'interno delle unità immobiliari di proprietà esclusiva

di Ivan Meo e Roberto Rizzo

Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 26 maggio 2023, ha disposto, in via d'urgenza, la realizzazione immediata dei lavori necessari ed indifferibili per rimuovere le conseguenze delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto condominiale all'interno dei locali di proprietà dei ricorrenti, non essendo lo stato dei luoghi tale da consentire di attendere la definizione di un giudizio a cognizione piena. Un ulteriore ritardo nell'esecuzione degli opportuni interventi avrebbe, infatti, potuto determinare un drastico peggioramento delle condizioni già precarie degli immobili interessati, con conseguente pericolo per la salubrità degli ambienti e per la salute e l'incolumità di coloro che vi abitano.

In accoglimento integrale della domanda cautelare proposta dai proprietari esclusivi delle unità immobiliari interessate dalle infiltrazioni d'acqua, pertanto, il giudice ha imposto al condominio di effettuare immediatamente le opere necessarie per ovviare al fenomeno derivante dal pessimo stato di conservazione del manto di copertura dell'edificio, dovendosi ritenere sussistenti le condizioni legittimanti il ricorso alla tutela cautelare.

La vicenda processuale

Con ricorso ai sensi dell'articolo 700 del Codice di procedura civile, i proprietari di alcuni immobili ubicati al quinto e al sesto piano all'interno del condominio resistente, hanno dedotto che da diversi anni l'edificio presentava problematiche da infiltrazioni, causate dal cattivo stato di conservazione della guaina bituminosa di protezione della copertura comune, con compromissione del terrazzo condominiale e danni nelle loro abitazioni. Hanno, altresì, rappresentato al Tribunale adito che già alcuni anni prima l’assemblea condominiale aveva deliberato l’approvazione dei lavori di rifacimento del terrazzo condominiale e di ripristino dell’abbaino, con affidamento del relativo appalto, senza, però, che tali lavori di rifacimento avessero mai avuto inizio, nonostante il pagamento della quota a loro carico.

Evidenziata, pertanto, l’insalubrità degli ambienti interessati dai fenomeni infiltrativi denunciati, hanno chiesto l’emissione dei provvedimenti opportuni, necessari ed indifferibili per l’eliminazione del grave pregiudizio rappresentato. Costituitosi il condominio, che ha insistito per il rigetto del ricorso, il giudice ha disposto la necessaria consulenza tecnica d'ufficio, la quale ha evidenziato la correttezza e la congruenza delle censure sollevate dagli istanti.

L'urgenza risultante dell'elaborato peritale

Ad avviso del consulente del tribunale, la causa delle infiltrazioni denunciate era senza dubbio imputabile al pessimo stato di conservazione dello strato di guaina bituminosa presente sui lastrici solari interessati. Inoltre, e la circostanza è di particolare rilievo alla luce della (forma della) domanda proposta, l’esecuzione dei lavori per il ripristino delle condizioni di piena fruibilità dei locali di proprietà dei ricorrenti e del manto bituminoso di impermeabilizzazione, rivestivano certamente carattere d'urgenza, ben potendosi, in difetto, verificarsi ulteriori infiltrazioni di acqua meteorica in grado di peggiorare sensibilmente lo stato dei luoghi, compromettendone definitivamente la salubrità, anche ai fini della permanenza umana.

Tali conclusioni, supportate da adeguati riscontri fotografici, sono state integralmente recepite dal giudicante, il quale, aderendo all'analisi del proprio consulente, le ha valutate frutto di ineccepibili accertamenti tecnici e, come tali, assolutamente immuni da vizi logici.Nessun dubbio, pertanto, circa la fondatezza della domanda cautelare proposta dai ricorrenti, relativa alla necessità di un immediato intervento di ripristino dello stato dei luoghi, essendo la situazione emersa all'esito delle risultanze peritali del tutto incompatibile con il tempo ordinariamente occorrente per la definizione del giudizio di merito, ove promosso nelle forme ordinarie.

Occorre, infatti, ad avviso del Tribunale calabrese, risanare senza indugio gli immobili oggetto di causa, sia dal punto di vista strutturale che da quello igienico-sanitario, essendo gli interventi indicati dall'ausiliario del giudice del tutto indifferibili, anche al fine di ripristinare la salubrità dei locali privati.Ricorso accolto, dunque, e condanna all'esecuzione immediata delle opere (per come indicate dal consulente tecnico) a carico del condominio, quest'ultimo tenuto anche al versamento delle spese di lite, comprensive del compenso liquidato in favore del tecnico nominato dal Tribunale.

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