Ap (Amministratori professionisti) invoca uno stop alle assemblee di condominio
Il presidente Caprasecca sottolinea la confusione governativa in merito alle assemblee condominiali
In una nota il presidente di Amministratori professionisti Paolo Caprasecca si dice sorpreso e stupito dalle risposte a faq governative relative al fatto che le assemblee possano essere convocate, senza conoscere le norme condominiali. Cosa accadrà se gli amministratori convocassero le assemblee? Di chi sarà la responsabilità di eventuali ulteriori contagi? si chiede Ap.
L'amministratore di condominio, ha delle responsabilità sociali ed in un contesto come quello attuale si sottolinea che si pongono non pochi problemi. Vige il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una Regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute; questo significa - si legge - che non è possibile neppure organizzare assemblee per quei condòmini che hanno acquistato le “seconde case” o residenti al di fuori della Regione.
I riferimenti normativi sui compiti dell’amministratore
Si ricorda altresì che la manutenzione ordinaria può sempre essere decisa dall'amministratore nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 1130 Codice civile, al numero 3, il quale prevede la possibilità di erogare le spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni e per l'esercizio dei servizi comuni.In altre parole le spese di manutenzione ordinaria e quelle relative ai servizi comuni essenziali non richiedono la preventiva approvazione dall'assemblea dei condomini in quanto trattasi di esborsi ai quali l'amministratore provvede in base ai suoi poteri e non come esecutore delle delibere dell'assemblea.
Si deve considerare poi che qualora un'opera straordinaria abbia carattere urgente ed indifferibile, come prevede l'ultimo comma dell'articolo 1135 Codice civile, rientra fra i poteri dell'amministratore disporne l'esecuzione (negli stretti limiti necessari a fronteggiare la situazione di emergenza), provvedendo all'erogazione della relativa spesa, salvo comunque il suo dovere di riferirne quanto prima all'assemblea.