Appalto, il direttore dei lavori risponde in solido con l’appaltatore per vizi e difformità dell’opera
È esente da responsabilità solo se i difetti sono imputabili esclusivamente a vizi progettuali sui quali non aveva compiti specifici di controllo
In tema di appalti, il direttore dei lavori ha il dovere di sorvegliare l’esecuzione delle opere per garantirne la conformità al progetto e alle regole della buona tecnica. Quest’obbligo implica che il direttore dei lavori risponda in solido con l’appaltatore per vizi e difformità dell’opera derivanti dalla mancata sorveglianza, salvo che i difetti siano imputabili esclusivamente a vizi progettuali sui quali non aveva compiti specifici di controllo. Lo stabilisce Cassazione, sezione seconda, nella...
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Non è formato l’amministratore che frequenta corsi senza esame finale
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Privacy: la videosorveglianza illecita può dar luogo a un obbligo risarcitorio
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