Condominio

Appalto e subappalto, non sussistono rapporti diretti tra subappaltatore e committente principale

La Cassazione precisa che anche la ditta subappaltatrice deve essere in possesso della certificazione per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori

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di Eugenio Correale

Dalla rivista «L'amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il commento alla sentenza della Cassazione, quinta sezione, numero 33702 del 16 novembre 2022.

Il contratto derivato

Il subappalto è un contratto derivato (o subcontratto), in quanto con esso l’appaltatore incarica un terzo (subappaltatore) di eseguire, in tutto o in parte, l’opera o il servizio che egli ha assunto sicché allo stesso in genere si applica, quale contratto derivato, la stessa disciplina del contratto base, non diversamente da quanto avviene negli altri subcontratti. Il subappalto non comporta l'instaurazione di un diretto rapporto tra committente e subappaltatore neppure se espressamente autorizzato dal committente e configura un rapporto obbligatorio intercorrente tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente è estraneo.

L’attestazione SOA del subappaltatore

La sentenza del consigliere Chiesi fornisce l'occasione per rispondere ad uno dei quesiti che gli associati propongono con maggiore frequenza: se il subappaltatore debba avere la attestazione SOA, nei casi nei quali già l'impresa principale debba possedere tale qualificazione. Si ricorda quindi che l'articolo 10 bis della legge 51/2022, stabilisce che a decorrere dal primo luglio 2023, «ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, numero 77, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti da dette norme è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione SOA».

La necessità della attestazione SOA in capo ai subappaltatori risulta quindi esplicitamente contemplata ed appare quanto meno prudente che il committente contempli l'obbligo imposto dalla legge, nel contratto d'appalto o quando dichiara di autorizzare il subappalto. Si ricorda che dal primo gennaio 2023 l'assuntore dei lavori deve quanto meno avere sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione, mentre dal primo luglio 2023 scatterà in pieno l'obbligo della autorizzazione. Tornando alla sentenza in commento si osserva che ivi è evidenziato che il subappalto è un contratto derivato (o subcontratto), al quale in genere si applica la stessa disciplina del contratto base, così come avviene negli altri subcontratti (subcomodato, sublocazione Cassazione 2429/ 1975).

Il committente non agisce contro il subappaltatore

La sentenza ha precisato che il committente non ha azione diretta nei confronti del subappaltatore, talché eventuali inadempimenti devono essere contestati ed azionati nei confronti del solo appaltatore. L'affermazione è tanto vera quanto utile, poiché in genere i rapporti diretti tra il committente e il subappaltatore sono perniciosi per il primo. È pericoloso aderire alle richieste dell'impresa subappaltatrice che lamenti la morosità dell'appaltatore e che minacci di sospendere i lavori se il committente non ne soddisfi direttamente le pretese: potrebbe darsi, infatti, di dovere scoprire che tra i due imprenditori si era innestata una serie di polemiche e di reciproche contestazioni, talché l'impresa potrebbe anche essere in grado di dimostrare di avere avuto ottimi motivi per non versare nulla al subappaltatore.

In concreto l'amministratore imprudente si espone al rischio di avere fatto male a dare dato seguito alla minaccia del subappaltatore e di essere rimasto debitore della impresa principale. Anche la garanzia per i vizi e per le difformità deve essere attivata dal committente nei confronti del solo appaltatore. All'impresa spetta invece la tutela dalla azione di regresso, purché abbia inviato tempestiva protesta. L'articolo 1670 Codice civile dispone infatti: «l'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento».

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