Appropriazione indebita per l'amministratore che non rende il conto
Capita che l'amministratore di condominio inciampi nel reato di appropriazione indebita, il che si verifica quando sottrae, grazie al mandato ricevuto, beni di proprietà dei condomini. Il reato si configura quando l'amministratore si appropria di somme di denaro appartenente al condomìnio o ai singoli condòmini, ovvero quando, a fine mandato, rifiuti di consegnare la documentazione in proprio possesso.
Capita che l'amministratore di condominio inciampi nel reato di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) il che si verifica quando sottrae, grazie al mandato ricevuto, beni di proprietà dei condomini. Il reato si configura quando l'amministratore si appropria di somme di denaro appartenente al condomìnio o ai singoli condòmini, ovvero quando, a fine mandato, rifiuti di consegnare la documentazione in proprio possesso.
Tutto si basa su un mandato fiduciario
L'amministratore instaura con i condòmini un rapporto di mandato in virtù del quale ricevere dagli stessi, somme di denaro al fine di provvedere all'esecuzione di specifici pagamenti o da riversare nella cassa condominiale per far fronte alle spese di gestione del condomìnio. Il reato di appropriazione indebita scatta anche quando l'amministratore utilizzi le somme ricevute dai condòmini per una destinazione del tutto incompatibile con il mandato ricevuto e coerente invece con sue finalità personali (Cassazione, Sez. II pen., 7 maggio 2018, n. 19729).
Il reato di appropriazione indebita
Tradizionalmente, il reato di appropriazione indebita, disciplinato dall'art. 646 cod. pen., prevede due figure: l'appropriazione indebita "semplice" e quella "aggravata".
L'appropriazione indebita semplice si configura quando il colpevole si appropria di cose altrui; in questo caso l'azione penale si innesca sulla base della denuncia dalla persona offesa che, però, potrebbe ripensarci e perdonare il colpevole ovvero, come spesso accade, trovare una soluzione economica e ritirare la denuncia.
L'appropriazione indebita aggravata ricorre quando il colpevole rifiuta di consegnare le cose lasciate in custodia; in tale ipotesi l'azione penale scatta d'ufficio per cui il danneggiato non ha alcuna possibilità di "bloccare" il giudizio penale e il giudice continua l'azione anche nel caso in cui il colpevole venga perdonato.
L'evoluzione della norma
L'art. 646 cod.pen. ha subito, nel corso degli anni, una serie di modifiche che hanno "ammorbidito" le sanzioni. Il Dlgs n. 28/2015 ha depenalizzato le ipotesi di "particolare tenuità del fatto" permettendo al giudice di archiviare il procedimento penale quando ritenga l'offesa particolarmente tenue e il comportamento dell'amministratore "non abituale". Una ulteriore modifica è arrivata con la riforma del 2018 (Decreto Legislativo del 10 aprile 2018 n. 36) che ha declassato l'appropriazione indebita aggravata che, attualmente, è punibile solo a querela di parte.
La Cassazione torna sul tema
La Cassazione (Sez. VII penale) con l'ordinanza n. 8720 del 22 gennaio 2021 è tornata sull'argomento per confermare la condanna dell'amministratore di condominio che, dopo aver incassato "ingenti somme riferibili ai condomini che sono state versate sul conto corrente di cui l'imputato aveva la esclusiva disponibilità", ha ignorato le numerose richieste con cui i condòmini chiedevano di fornire spiegazioni all'assemblea sull'utilizzo del danaro. Nel caso in esame, a quanto pare, si erano verificati degli ammanchi di cassa a cui l'amministratore non ha saputo dare una spiegazione. Quindi bisogna fare attenzione: quando i condomini chiedono delle spiegazioni, è meglio affrontare subito l'argomento in assemblea e, eventualmente, trovare una soluzione che tenza tutti ugualmente scontenti. Farsi negare, procrastinare sine die l'argomento, può trasformarsi in un pericoloso boomerang.
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di Laura Capelli - dirigente Unai Bergamo