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Asseverazione sismica tardiva e fruizione di Superbonus e Sismabonus, i chiarimenti delle Entrate

L’omessa presentazione prima dell’inizio dei lavori osta l’accesso all’agevolazione ma ci sono casi in cui la remissione in bonis può essere la soluzione

di Deborah Maria Foti - Anapi

L’agenzia delle Entrate chiarisce che l’omessa presentazione dell’asseverazione sismica prima dell’inizio dei lavori non consente l’accesso all’agevolazione fiscale, ma in alcuni casi è possibile ricorrere alla remissione in bonis per sanare la violazione e fruire del beneficio fiscale.

Il caso

Le Entrate tornano a parlare di Superbonus 110% e Sismabonus con la risposta 332/2023 con oggetto «Superbonus – omessa presentazione asseverazione - remissione in bonis - articolo 2-ter, decreto legge 16 febbraio 2023, numero 11» che ha fornito ulteriori chiarimenti sull’omessa presentazione dell’asseverazione sismica prima dell’inizio dei lavori. Nel caso analizzato, l’istante spiega di aver avviato un intervento edilizio su un immobile di proprietà accatastato in categoria C/6, ma destinato a essere trasformato in abitazione alla fine degli interventi mirati alla riduzione del rischio sismico, nel limite di spesa previsto dall’agevolazione di 96.000 euro. A tal proposito, l’istante chiarisce di essersi avvalso di un ingegnere asseveratore, che ha provveduto a predisporre e sottoscrivere digitalmente la documentazione richiesta dalle norme edilizie vigenti, trasmessa con l’applicativo informatico OpenGenio.

Tuttavia, alla comunicazione di inizio lavori presentata al Sue (Sportello unico edilizia) del Comune competente, non è stata allegata né l’asseverazione di rischio sismico ante operam, di cui all’articolo 3 del Dm 58/2017, né la relazione illustrativa della classificazione sismica, mentre risulta asseverata e inviata al Genio civile con firma digitale la relazione dovuta al Sue del Comune competente della documentazione sismica.L’istante si è quindi rivolto all’Agenzia per chiedere se la citata omissione possa essere assimilata a una violazione meramente formale che non pregiudica la fruizione della detrazione Superbonus 110%.

La risposta delle Entrate

In risposta, le Entrate hanno premesso che l’articolo 3, comma 3, del Dm 58/2017 prevede l’obbligo di depositare l’asseverazione contestualmente alla presentazione del progetto dell’intervento. Difatti, il citato comma 3, come sostituito dall’articolo 1, del decreto ministeriale 9 gennaio 2020, numero 24, stabilisce che «il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione - di cui al comma 2 - devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori».

A tal proposito, l’Agenzia ha ricordato che la necessità dell’asseverazione - secondo le modalità stabilite dal Dm 58/2017 - è stata ribadita anche nella Circolare 28/E del 25 luglio 2022. Inoltre, l’articolo 119, comma 13, lettera b del Decreto Rilancio ha stabilito che è necessario che l’efficacia degli interventi antisismici sia asseverata, utilizzando il modello contenuto nell’allegato B del richiamato decreto ministeriale, «dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti numero 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati».

La remissione in bonis

Come chiarito dalla circolare 28/2022, la tardiva o omessa presentazione dell’asseverazione non consente l’accesso al beneficio fiscale, perciò non si tratta di una violazione meramente formale, ma di una violazione che può ostacolare l’attività di controllo. Per sanare questa violazione, non è possibile ricorrere alla cosiddetta tregua fiscale, una forma di sanatoria che però non si applica alle comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso alle agevolazioni fiscali. Bensì, per questo tipo di situazioni c’è una via d’uscita, difatti il legislatore ha previsto l’istituto della remissione in bonis che permette ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile e pagando una sanzione.

Affinché il proprietario possa avvalersi della remissione, è necessario che:

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

b) effettui la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione prevista.

L’Agenzia chiarisce, infine, che laddove l’istante abbia esercitato per le spese sostenute nel 2022 lo sconto in fattura o la cessione del credito, la remissione in bonis andrà esercitata prima della presentazione della comunicazione dell’opzione, comunicazione che a sua volta, ove non eseguita entro il 31 marzo 2023, potrà anche essere sanata con la remissione in bonis entro il 30 novembre 2023.

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