Autorizzare il riscaldamento autonomo non può giustificare la collocazione di tubi sul terrazzo altrui
Nel condominio in questione era stato deciso di dismettere l’impianto centralizzato
Quando in un condominio viene rimosso il riscaldamento centralizzato e autorizzati quelli autonomi, ciò non giustifica interventi su proprietà altrui per collocare tubi attraverso proprietà altrui. Lo ha precisato la Cassazione nella sentenza 27375/2021 depositata l’8 ottobre.
La vicenda e le pronunce di merito
Alla Suprema corte si era rivolta una condomina che per l’appunto aveva installato impianto autonomo di riscaldamento facendo passare le tubature e praticando fori di sensibili dimensioni sui muri del terrazzo annesso al suo appartamento . Pertanto il possessore di quest’ultimo l’aveva citata in giudizio e aveva ottenuto riconoscimento delle sue istanze sia in primo che in secondo grado. Alla Cassazione la condomina si era rivolta adducendo ben tredici motivi di dissenso.
La decisione
Ragioni inammissibili secondo la Suprema corte che riconosceva invece le motivazioni del possessore del terrazzo, certamente non condominiale come la condomina sosteneva, ma a cui si accedeva dal solo appartamento da lui abitato. In particolare la Suprema corte respingeva la necessità di listisconsorzio di tutti i condomini trattandosi di giudizio possessorio che come tale riguardava solo gli interessati.
Irrilevante anche la presunta violazione della norma ex articolo 1130 Codice civile in quanto il Collegio romano non aveva in secondo grado tenuto conto delle disposizioni contenute nelle delibere dell’assemblea condominiale che disponevano la dismissione dell’impianto centralizzato di riscaldamento e l’installazione, da parte dei singoli condomini, di impianti autonomi perchè queste non erano oggetto di causa, precisa la Corte. In ogni caso, precisano i giudizi di legittimità, « non contenevano disposizioni tese a ledere il pacifico possesso. La delibera assembleare autorizzava i singoli condomini ad installare impianto autonomo di riscaldamento non anche a farlo collocandolo, in tutto o in parte, su bene in possesso ad altri».