Condominio

Azione pretestuosa e strumentale, sì alla condanna al risarcimento dei danni

Il condòmino che impugna una delibera a fini strumentali e senza motivi fondati deve pagare una somma commisurata al danno recato alla controparte

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di Fabrizio Plagenza

Un'azione giudiziaria fondata su errori macroscopici nell’interpretazione di norme sostanziali e/o processuali e in spregio al consolidato orientamento giurisprudenziale su alcune questioni pacificamente chiarite dalla stessa Corte di legittimità porta a considerare integrata l'ipotesi di impiego pretestuoso e strumentale del diritto di azione. È questo il principio sancito dal Tribunale di Roma, con la sentenza 12654 /2022 , che sottolinea gli effetti negativi che un’azione giudiziaria promossa in modo pretestuoso può comportare. E lo evidenzia in modo concreto, con una condanna al risarcimento del danno per la lite temerario promossa dal condòmino, il quale impugnava la delibera assembleare chiedendone l'accertamento dell'invalidità.

I fatti di causa

Il ricorrente lamentava l’invalidità della delibera impugnata in ragione dell’errata convocazione di un condomino piuttosto che di un altro, l'eccesso di potere dell’assemblea condominiale, la nullità della nomina dell’amministratore per la mancata indicazione del compenso dello stesso e l'annullabilità della delibera stessa per mancata indicazione nel verbale del nominativo dei votanti e dei relativi voti. Si costituiva in giudizio il Condominio convenuto, contestando la domanda, chiedendone il rigetto e rappresentando che, nel frattempo, era cessata la materia del contendere in quanto, con successiva delibera assembleare a cui aveva partecipato l'attore, venivano posti all'ordine del giorno tutti i punti presenti nel documento impegnato, procedendo alla loro ratifica.

Solo il condòmino senza convocazione può chiedere l’annullamento

Il Tribunale di Roma riteneva privi di fondamento tutti i motivi di opposizione. In particolare, quanto alla doglianza relativa all’errata convocazione del condòmino, il giudice capitolino ricorda come la mancata comunicazione a uno dei condòmini dell'avviso di convocazione dell'assemblea rappresenta un vizio procedimentale che comporta l'annullabilità della delibera. Tuttavia, «l'unico soggetto legittimato a domandare l'annullamento è il condomino pretermesso ex articoli 1441 e 1324 del Codice civile e non la generalità dei partecipanti al condominio». La mancata convocazione integra, infatti, un vizio inerente l'esclusiva sfera di interesse del soggetto escluso e nessun altro quindi si può sostituire alla sua iniziativa e chiedere, per conto suo, l'annullamento della delibera.

Ad avviso del Tribunale di Roma, stante la condotta dell'attore il quale aveva impugnato la delibera senza fondamento e solo ai fini dilatori, doveva anzi procedersi a una condanna della parte attrice ai sensi del novellato articolo 96, comma 3, del codice di procedura civile a mente del quale «in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91 Codice di procedura civile, il giudice anche d’ufficio può altresì condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata».

Risarcimento commisurato all’offesa arrecata

Come ricordato dalla sentenza in commento, la norma ha introdotto una forma di danno punitivo che si pone non come antefatti, bensì come conseguenza logica della decisione di merito. Il danno in questione, si legge nella sentenza numero 12654/22, è chiaramente finalizzato a «scoraggiare il fenomeno diffuso dell’abuso del diritto e del ricorso alla giustizia per questioni meramente strumentali e dilatorie in dispregio della funzionalità del sistema giustizia che, come noto, soffre di un inflazionato contenzioso anche ingiustificato» (vedi Cassazione, 17902/2010). Ecco perché, per il Tribunale di Roma, «un simile comportamento è abusivo e merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata per l’offesa arrecata anche alla giurisdizione» (così Corte Costituzionale, 152/2016).

Una severa condanna alla parte che ha introdotto pretestuosamente il giudizio che deve far riflettere. Nel caso di specie, il giudice ha riscontrato la violazione del grado minimo di diligenza nel comportamento tenuto dall'attore.

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