Condominio

Bonus edilizi per gli studi professionali, slalom tra sconti pieni o a metà

L’interesse diretto dei professionisti per i bonus edilizi applicabili ai lavori realizzati nei propri studi si differenzia a seconda della tipologia di detrazione

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di Giorgio Gavelli

L’interesse diretto dei professionisti per i bonus edilizi applicabili ai lavori realizzati nei propri studi si differenzia a seconda della tipologia di detrazione.

Le agevolazioni dimezzate

Infatti, un primo gruppo di detrazioni (tipicamente il bonus ristrutturazioni del 50% ma anche il Superbonus del 110%) si applicano solo, in linea generale, agli immobili abitativi. Sono quindi, in prima battuta esclusi gli immobili che non hanno tale caratteristica, come ad esempio le unità accatastate A/10, categoria che identifica, appunto, gli “uffici e studi privati”, rammentando che, ai fini del Tuir (articolo 43, comma 2) si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell'arte o professione.

Tuttavia, anche per questi bonus, vi è spazio per beneficiarne se:

- il professionista utilizza l’abitazione anche come studio. È il cosiddetto “uso promiscuo” disciplinato dall’articolo 54, comma 3, Tuir: in questo caso, come ricorda anche la circolare n. 7/E/2021, la detrazione (anche al 110%) si applica nella misura ridotta del 50%, limitazione che si estende anche al coniuge in quanto riferita, oggettivamente, all’unità immobiliare;

- l’ufficio si trova in un condominio a prevalente superficie residenziale, nel qual caso la ripartizione millesimale (o con diverso criterio convenzionale assunto dai condòmini) delle spese agevolate sostenute per i lavori realizzati sulle parti comuni premieranno anche il proprietario dello studio professionale, ovvero il locatario se è lui a sostenere le spese.

In quest’ultimo caso (preso atto che per i lavori “trainati” non spetterà il 110%), il bonus potrebbe ricadere anche su uno studio associato e venir quindi ripartito, per trasparenza, sulla posizione fiscale dei singoli associati, salvo che non si opti per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Le agevolazioni piene

Molto più comune è il caso delle spese sostenute per interventi edilizi che vengono agevolati anche se il soggetto che li realizza è titolare di redditi di lavoro autonomo e si interviene su immobili strumentali, come accade per il sisma bonus, l’ecobonus o il bonus facciate, eventualmente anche in condomìni composti solo da uffici e negozi.

L’Agenzia ha anche ammesso l’accoppiata “sismabonus + bonus mobili, a nostro avviso possibile, nelle casistiche che ci interessano, solo per gli immobili ad uso promiscuo.

In tutti i casi ora visti, le spese sostenute entreranno a far parte della determinazione della base imponibile con le regole abitualmente applicate per questi costi, generalmente con ripartizione pluriennale e con la limitazione al 50% per gli immobili ad uso promiscuo.

I forfettari

Da tener presente, per i soggetti in regime forfettario, sia l’impossibilità di dedurre spese in modo analitico, sia la difficoltà (in assenza di altri redditi) di fruire di una detrazione, elemento che rende assai più appetibili le alternative previste dall’articolo 121 del Dl 34/2020 (cessione del credito e sconto in fattura, laddove possibili).

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