Cassonetti sotto le finestre: il condominio è legittimato a conoscere il «piano di posizionamento»
L’azienda di raccolta è tenuta a produrre i documenti a prescindere dalla intervenuta lesione di una posizione giuridica
Cassonetti maleodoranti sotto le finestre dei condomìni dello stabile. Quest’ultimo è legittimato a conoscere il Piano di posizionamento dei contenitori di rifiuti in strada qualora gli stessi comportino continuo accumulo di immondizia maleodorante, soprattutto nei mesi estivi, oltre ad una lesione del decoro del condominio stesso. Lo ha stabilito il Tar Lazio, sede di Roma, nella sentenza 3655/2022 depositata lo scorso 30 marzo.
La vicenda
A rivolgersi ai giudici amministrativi l’amministratore di uno stabile che si era rivolto all’Ama, l’azienda che gestisce la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella capitale, chiedendo l’accesso all’attuale Piano di posizionamento cassonetti ed a quello che si sta predisponendo in virtù di consistenti disagi verificatisi negli ultimi anni nello stabile. Ama non aveva mai risposto alla richiesta, ma costituitasi dinanzi al Tar sollevava la carenza di interesse in capo al condominio, perché i documenti richiesti non sarebbero stati idonei a provare il degrado lamentato e l'istanza di accesso, in assenza di un interesse concreto ed attuale, sarebbe stata predisposta solo ai fini di un controllo e di una valutazione di tutti i comportamenti dell'amministrazione,in violazione dell'articolo 24, comma 3 legge 241/1990.
L’interesse del condominio
Motivazione che i giudici amministrativi non hanno condiviso. La legittimazione all’accesso va riconosciuta - scrivono - a chi è in grado di dimostrare che gli atti richiesti hanno prodotto o possano produrre effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, anche a prescindere dalla intervenuta lesione di una posizione giuridica. In quest'ottica, il condominio non soltanto è certamente legittimato a richiedere la documentazione relativa al Piano dei cassonetti (visto il loro posizionamento rispetto allo stabile condominiale), ma ha altresì un interesse che i giudici definiscono «diretto, attuale e concreto», corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata a quei documenti, tenuto conto che ogni determinazione in merito alla collocazione dei cassonetti e al loro spostamento, è rilevante, stanti le richieste di rimozione prodotte in giudizio e rimaste disattese. Costituendo la documentazione richiesta un mezzo utile per la difesa l’Ama - conclude il Tar - è tenuta a produrla.
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di Luca Savi - coordinatore scientifico Unai Bergamo