Condominio

Chi si è distaccato paga anche le spese per la nuova caldaia

Il condomino che si è distaccato dall’impianto centralizzato del condominio ne resta proprietario e paga anche la sostituzione della caldaia

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di Rosario Dolce

Quando un condòmino si distacca regolarmente dall'impianto di riscaldamento centralizzato non ne perde la proprietà. Pertanto, lo stesso non può, a posteriori, essere escluso dal contribuire alle spese correlate alla necessità di dismettere il vecchio impianto e di installare una nuova caldaia, secondo le norme vigenti. A stabilire il principio è il Tribunale di Roma, con Sentenza nr 299 del 08 gennaio 2020.

La norma di riferimento
La norma di riferimento, in questo caso, è l'articolo 1118 codice civile, a mente del quale il condòmino non può rinunciare al suo diritto sulle parti comuni.

Tale disposizione non si limita a regolare la partecipazione dei condomini alle spese delle parti comuni, nonostante la rinuncia del relativo diritto da parte del singolo condomino ma, indirettamente, esclude la validità del predetto atto, dato che le parti comuni necessarie per l'esistenza e l'uso dei piani o delle porzioni di piano, ovvero destinate al loro uso o servizio, continuerebbero a servire il condomino anche dopo, e nonostante, la rinuncia stessa (in punto, Cassazione civile n. 6036/1995).

L’eccezione
Unico caso in cui il distaccato può esonerarsi dal pagamento dei contributi sulle spese riguardanti l'impianto termico è quello in cui l'assemblea decida di installare una nuova caldaia dimensionandola solo per le esigenze dei condòmini ancora allacciati (cfr, Corte di Cassazione, 7182/2012).

In questo caso viene preclusa la possibilità al condòmino di riallacciarsi in futuro, nel caso in cui decida per il ripristino del servizio.

Non è innovazione
Infine, viene precisato in sentenza che l'installazione di una nuova caldaia non configura affatto una innovazione. Si tratta di spesa attinente alla conservazione dell'impianto, laddove già esistente. La nuova caldaia viene in genere installata dal condominio a causa della vetustà della precedente.

Logico corollario dell'assunto sono anche i quorum deliberativi occorrenti per provvedere a supportare simili decisioni in sede assembleare.

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