Condominio

Circoscritta al condominio l’efficacia del giudizio incidentale per accertare le spese sui beni comuni

Alle stesse il condomino non può opporsi rinunziando al diritto o modificando la destinazione della propria unità immobiliare

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di Rosario Dolce

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio – così recita, il secondo comma del novellato articolo 1137 Codice civile - ogni condòmino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento entro un termine perentorio (non più meramente decadenziale). La violazione dei criteri di ripartizione delle spese a norma dell'articolo 1123 Codice civile potrebbe essere uno dei motivi di impugnazione di un deliberato, laddove presupponga la mancata partecipazione a talune delle parti comuni del fabbricato.

Orbene, nel giudizio di impugnazione avverso una delibera assembleare, ex articolo 1137 Codice civile, la questione dell’appartenenza, o meno, di un’unità immobiliare di proprietà esclusiva ad un condominio edilizio, ovvero della contitolarità delle parti comuni, che poi costituiscono presupposto per ravvisare l'obbligo di contribuzione alle relative spese di conservazione e godimento, o di fruizione dei servizi, può formare oggetto di un accertamento meramente incidentale a norma dell'articolo 34 Codice procedura civile ( Cassazione,ordinanza 15317 /2022).

L’efficacia del giudizio incidentale

Il giudizio incidentale, in questo caso, risulta funzionale alla decisione della sola causa sulla validità dell’atto collegiale (cioè la delibera), ma risulta privo – in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell’articolo 34 Codice procedura civile - di efficacia di giudicato in ordine all’estensione dei diritti reali dei singoli, svolgendosi di regola il giudizio, ai sensi degli articoli 1130 numero 3) e 1131 Codice civile, nei confronti dell’amministratore del condominio, senza la partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condòmini in una situazione di litisconsorzio necessario (Cassazione 35794/2021; Cassazione 4697/2020).

L’obbligo del condomino di contribuire alle spese necessarie alla conservazione ed al godimento delle parti comuni dell’edificio, alla prestazione dei servizi nell’interesse comune e alle innovazioni deliberate dalla maggioranza trova, difatto, la sua fonte nella comproprietà o nell'utilità delle parti comuni dell’edificio, con la conseguenza che, ai sensi dell’articolo 1118 Codice civile, il partecipante non può sottrarsi a detto obbligo neppure rinunziando al diritto sui beni in comune o modificando la destinazione della propria unità immobiliare.

Accertamento della condominialità di un immobile

Così, ad esempio, per accertare se una unità immobiliare faccia parte o meno, del complesso condominiale, agli effetti dell’articolo 1117 Codice civile, è necessario stabilire se siano sussistenti i presupposti per l’operatività della presunzione di proprietà comune con riferimento al momento della nascita del condominio, restando escluso che sia determinante la chiusura del collegamento materiale tra i due immobili eseguita successivamente a tale momento (Cassazione 17022 /2019; Cassazione 19490/2011).

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