Condannato un condominio: le indennità di servizio al portiere vanno corrisposte in via integrativa
Oltre 52mila euro gli sono stati riconosciuti
Quali sono le indennità da corrispondere al portiere per i servizi extra svolti dal lavoratore, secondo il relativo inquadramento contrattuale? Ce lo dice il Tribunale di Palermo con la sentenza 2648 del 18 luglio 2022.
I fatti di causa
Con ricorso il portiere di uno stabile ha chiesto condannarsi un condominio sito a Palermo , al pagamento di € 65.557,50, oltre accessori come per legge, a titolo di differenze retributive e, in particolare, di ratei ferie, ratei tredicesima mensilità, ex festività e permessi non goduti, straordinario ed indennità supplementari (vani, ascensore, ufficio, citofono, pulizia piani, scale, contributo energia elettrica, caldaia, esazione quote condominiali, ritiro raccomandate, apertura e chiusura portone, reperibilità ed autoclave). L'occasione è utile per riflettere preliminarmente le diverse tipologie contrattuali che possono essere utilizzate per assumere un portiere, stando al contratto collettivo nazionale siglato delle associazioni di categoria.
L’inquadramento contrattuale
Le figure professionali dei lavoratori, in particolare, ai quali si applica il contratto sono quelli addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi.In tal caso sono previste le seguenti figure:
A1) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza e le altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio.
A2) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e le altre mansioni accessorie degli stabili, fruendo di alloggio.
A3) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio.
A4) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili, fruendo di alloggio.
A5) Portieri che prestano la loro opera nei complessi immobiliari, per la sorveglianza e la pulizia di locali condominiali destinati al parcheggio di autovetture dei condòmini (senza alloggio).
A6) Portieri senza alloggio, addetti alla vigilanza con mezzi telematici (sistemi di videosorveglianza, sistemi elettronici di controllo a distanza), di particolare complessità e ampiezza, intendendosi per tali quelli dotati di almeno 6 schermi video.
A7) Portieri che fruiscono di alloggio, addetti alla vigilanza con mezzi telematici (sistemi di videosorveglianza, sistemi elettronici di controllo a distanza), di particolare complessità e ampiezza, intendendosi per tali quelli dotati di almeno 6 schermi video.
A8) Portieri senza alloggio, ai quali, dietro specifico incarico conferito per iscritto, venga affidato il compito aggiuntivo e continuativo di assistente operativo per il coordinamento di altri lavoratori del complesso immobiliare.
A9) Portieri che fruiscono di alloggio, ai quali, dietro specifico incarico conferito per iscritto, venga affidato il compito aggiuntivo e continuativo di assistente operativo per il coordinamento di altri lavoratori del complesso immobiliare.
Gli altri eventuali compiti
Se poi l'attività svolta dal portiere richiede particolari capacità, specializzazioni, licenze, autorizzazioni, il lavoratore ne deve essere in possesso, per come appresso tipizzate; e segnatamente:
B1) Lavoratori con mansioni di operaio specializzato, per la manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza.
B2) Lavoratori con mansioni di operaio qualificato, per la manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza.
B3) Assistenti bagnanti nelle piscine condominiali.
B4) Lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia e/o conduzione dei campi da tennis e/o piscine e/o spazi a verde e/o spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con relativi impianti.
B5) Lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia dell'androne, delle scale e degli accessori, con esclusione del servizio di vigilanza e custodia.
I custodi con funzioni impiegatizie
La classificazione dei lavoratori prevista dal contratto collettivo (articolo 17) prevede anche la figura di “portieri” con funzioni amministrative (quadri, impiegati), e, nel qual caso, così articolati:
C1) Quadri. Lavoratori che svolgono con carattere continuativo funzioni loro attribuite di rilevante importanza per l'attuazione degli obiettivi della proprietà, in amministrazioni di adeguate dimensioni, con struttura operativa anche decentrata, con alle proprie dipendenze impiegati con profili professionali C2) e/o C3).
C2) Impiegati con funzioni ad alto contenuto professionale, anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono all'intera amministrazione o ad una funzione organizzativa di rilievo, con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità loro delegate.
C3) Impiegati che svolgono mansioni di concetto, operativamente autonome, che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali: – impiegati di concetto, anche tecnici, contabili di concetto, programmatori informatici, segretari di concetto.
C4) Impiegati che svolgono mansioni d'ordine, con adeguate conoscenze tecnico-pratiche, comunque acquisite, quali: – contabili d'ordine, operatori informatici, addetti di segreteria con mansioni d'ordine, addetti a servizi esterni per il disbrigo di commissioni presso enti, istituti ed uffici pubblici e/o privati.
D) Lavoratori addetti alla vigilanza o a mansioni assistenziali o a mansioni ausiliarie a quelle del portiere.
D1) Lavoratori addetti all'attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo nell'ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale o di immobili e/o di complessi residenziali.
D2) Operatori a mezzo strumenti informatici che, su incarico condominiale, dotati di personal computer e collegamento internet, curano con tali strumenti lo svolgimento di pratiche e commissioni per conto dei condòmini o di una parte di essi che in tal caso se ne assumono le spese, di un edificio o consorzio condominiale.
D3) Assistenti condominiali che, su incarico condominiale, svolgono mansioni relative alla vita familiare dei condòmini, o di una parte di essi che in tale caso se ne assumono le spese, di un edificio o consorzio condominiale.
La sentenza
Ciò posto, la prima questione sottoposta alla curia palermitana riguardava propriamente l'esatto inquadramento del portiere a fronte della contestazione mossa dal condominio, rispetto l'entità dei servizi da questi svolta durante la pendenza del rapporto contrattuale. Il corretto inquadramento del portiere dipendeva dallo svolgimento da parte di quest'ultimo del compito di pulizia dello stabile (le categorie di cui all'articolo 15 del Ccnl); il giudice, pertanto, attraverso l'analisi del compendio probatorio in atti, ha proceduto ad un inquadramento contrattuale nell'ambito della categoria A4.
Le indennità
Così configurato dal punto di vista contrattuale il rapporto tra portiere e condominio, nell'arco della sfera temporale in disamina, il giudice siciliano ha riconosciuto la sussistenza del diritto del lavoratore percepire (o meno) le indennità di servizio ulteriori a fronte dell'attività materialmente svolta in favore dei condòmini, quali quelle appresso definite e precipuamente esaminate caso per caso; ed invero:
indennità per numero di vani;
indennità per ascensore;
indennità per ufficio;
indennità citofono;
indennità pulizia piani;
indennità scale;
indennità contributo energia elettrica;
indennità caldaia;
indennità esazione quote condominiali;
indennità ritiro raccomandate;
indennità apertura e chiusura portone;
reperibilità ed autoclave.
Conclusioni
Alla stregua di quanto sopra, il decidente – avvalendosi anche di una Ctu contabile – ha disposto la condanna del condominio-datore di lavoro ad una somma di oltre cinquantamila euro, di cui quarantamila euro circa per differenze retributive ed euro diecimila per saldo Tfr, il tutto oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo.
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di Luca Savi - coordinatore scientifico Unai Bergamo