Condominio tecnico: l'amministratore non risponde del cattivo conferimento dei rifiuti da parte dei condòmini
Sanzione unicamente nei confronti del condominio in quanto non sussiste alcuna responsabilità solidale tra i singoli ed il mandatario
Deve escludersi ogni (presunzione di) responsabilità oggettiva a carico dell'amministratore di condominio nell'ipotesi in cui i condòmini non adempiano correttamente all'obbligo di conferire i rifiuti solidi urbani, in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari predisposte dalla competente autorità comunale. Con questo principio di diritto, contenuto nella sentenza 4561 del 14 febbraio 2023, la Cassazione ribadisce l'impossibilità di ritenere il gestore dell'altrui patrimonio immobiliare direttamente responsabile per le irregolarità accertate dalla pubblica amministrazione a carico del condominio, rispetto alle inadeguate modalità di inserimento dei rifiuti nei mastelli (pur) ubicati in area comune.
La vicenda processuale
Con la sentenza numero 3874 del 21 febbraio 2020 il Tribunale di Roma ha respinto l’appello che un condominio ed il suo amministratore avevano proposto contro la decisione, a loro sfavorevole, del Giudice di pace di Roma Capitale, innanzi al quale avevano impugnato i verbali di accertamento con i quali erano stati sanzionati per la violazione del regolamento comunale sui rifiuti urbani. In particolare, dalla documentazione prodotta in giudizio, era emerso che l'operatore incaricato della gestione integrata dei servizi ambientali aveva rilevato (originando, così, le sanzioni impugnate) la presenza di rifiuti irregolarmente conferiti, all’interno dei contenitori per la raccolta differenziata assegnati al condominio.
Il Tribunale, pertanto, aveva confermato la pronuncia del primo giudice ed anzi aveva ribadito come la responsabilità solidale del condominio e del suo amministratore trovasse fondamento proprio nella circostanza che i mastelli fossero collocati in luoghi (privati) di proprietà condominiale.La mancata identificazione degli autori materiali delle violazioni, inoltre, ad avviso del giudice d'appello, non poteva validamente essere invocata come causa esimente da responsabilità, né da parte del primo (il condominio) né, tantomeno, da parte del secondo (l'amministratore), dovendosi, piuttosto, in tali casi, ritenersi presupposta una concorrente (e solidale) violazione colposa, realizzata in concorso tra il mandatario ed i singoli condòmini.Contro tale decisione, dunque, hanno proposto ricorso i soccombenti chiedendone la cassazione.
La decisione della Suprema corte
La Cassazione, in parziale accoglimento delle difese svolte dai ricorrenti, ha deciso nel merito la vicenda, riepilogando in maniera chiara i principi che governano la materia del (cattivo) conferimento dei rifiuti solidi urbani.La pronuncia della suprema Corte si basa su alcuni punti fermi.In primo luogo, osservano gli ermellini, l'amministratore di condominio non può essere ritenuto solidalmente responsabile delle singole condotte materiali realizzate dai condòmini, ancorché contrarie alla legge, in quanto egli svolge il proprio incarico, riconducibile alla figura del mandato con rappresentanza, unicamente in relazione alla gestione ed all'amministrazione dei beni comuni, ed alla tenuta della contabilità, e solo nell'ambito di tali attribuzioni specifiche ha la rappresentanza dei condòmini verso l’esterno.
Né, osservano i giudici, la responsabilità solidale dell’amministratore può trovare il proprio fondamento nella disposizione di cui all’articolo 6 della Legge numero 689 del 1981, secondo il quale della violazione amministrativa risponde, oltre che l'autore materiale, anche il proprietario, l’usufruttuario e il titolare del diritto di godimento della cosa che è servita, o fu destinata, a commettere l’illecito, posto che nessuna di queste situazioni giuridiche può essere riconducibile alla posizione che assume, o alle funzioni che svolge, l’amministratore di condominio.Egli certamente gestisce i beni comuni, ma non ne ha alcuna disponibilità in senso materiale.
L'insussistenza della responsabilità solidale dell'amministratore
Infine, osserva la Suprema corte, deve ritenersi altrettanto improprio il richiamo, operato dal Tribunale, a quella disposizione del regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani approvato dal consiglio comunale di Roma Capitale, che fa espressamente obbligo agli utenti ed all’amministratore di custodire ed utilizzare correttamente i contenitori assegnati al condominio.Nello specifico, infatti, in relazione all’utilizzazione ed alle violazioni contestate, ossia l'inserimento di rifiuti non conformi negli appositi contenitori, la norma colpisce (e punisce) solo fatti propri, senza presupporre, neanche indirettamente, alcun collegamento, in termini di solidarietà, tra l’amministratore e l’autore della condotta illecita.
Conclude, dunque, la Cassazione che, in simili ipotesi, dovendosi escludere una responsabilità ascrivibile automaticamente all'amministratore, per il solo fatto di rivestire detta qualifica, egli può, al contrario, ritenersi solidalmente responsabile della violazione accertata unicamente qualora sia dimostrato che abbia concorso, con condotte omissive o commissive, alla commissione delle infrazioni.Ricorso accolto, quindi, rispetto ai punti evidenziati; causa decisa nel merito, ossia senza rinvio e spese compensate, attesa la particolarità delle controversia trattata.
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