Condominio

Contratto di locazione valido anche senza il versamento dell’imposta di registro per le annualità dopo la prima

Il mancato pagamento non intacca la validità negoziale dell’accordo

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di Giovanni Iaria

È valido il contratto di locazione di un immobile anche se, una volta versata l’imposta di registro relativa al primo anno, il locatore non provvede al pagamento della stessa sulle annualità successive. Il mancato versamento, seppure sanzionato dal punto di vista fiscale, non interferisce sulla validità negoziale. Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza 13870/2023 .

La vicenda

I giudici di legittimità hanno confermato la decisione della Corte d’appello che aveva rigettato il gravame proposto dal conduttore di un immobile verso la decisione del Tribunale con la quale era stata dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento dell’affittuario - consistito nel mancato (e prolungato) pagamento dei canoni - e ordinato il rilascio dell’immobile locato. Nel proporre l’appello, il conduttore aveva dedotto la nullità del contratto di locazione, già stipulato e registrato e successivamente prorogato per la mancata disdetta, in quanto non idoneo a giustificare la richiesta di pagamento dei canoni per effetto della mancata successiva registrazione in relazione agli anni per i quali era maturata la morosità. Secondo il conduttore, il proprietario dell’immobile,per chiedere lo sfratto, avrebbe dovuto pagare l’imposta di registro per le annualità relative alla morosità azionata.

Il verdetto della Cassazione

La Suprema corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto dal conduttore, ha affermato il principio di diritto secondo il quale «il mancato versamento di alcune annualità della imposta di registro, successive a quella iniziale, è sì sanzionato dalla normativa fiscale, ma non rileva agli effetti della validità negoziale del contratto cui si riferisce la previsione di nullità di cui alla norma dell’articolo 1, comma 346, della legge 311/2004, atteso che essa si riferisce alla registrazione originaria del contratto».

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