Condominio

Crediti incagliati per il bonus facciata: va aperta una procedura diretta per la tutela dei condòmini

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di Rosario Dolce

Il più incagliato dei crediti di imposta, in questo momento storico, è quello collegato al bonus facciata 90%.

Si ricorderà che nel dicembre del 2021, nella piena consapevolezza che l’agevolazione fiscale non sarebbe stata replicata per l’anno di imposta seguente (se non con una aliquota pari al 60%), c’era stata una sorta di rincorsa spasmodica a formalizzare l’appalto delle opere, ovvero a pagare il 10% dell’intero controvalore mediante bonifico parlante.

Il parere espresso dall’agenzia delle Entrate

Tutto ciò era stato favorito da una circolare del Mef che riteneva possibile applicare il principio di cassa al bonus facciata, previa fatturazione in conto anticipo dell’intero controvalore economico del progetto a cui si doveva fare seguito. Con la risposta all’interpello numero 914-1549/2021 del 16 dicembre, anche la Direzione regionale Campania dell’agenzia delle Entrate aveva confermato che era possibile pagare entro l’anno la fattura sulle spese sostenute e, pur non avendo ultimato i lavori, beneficiare del bonus facciate al 90 per cento.

Peccato però che, appena qualche mese dopo, cioè a partire dall’anno subentrante (2022), la normativa sempre più stringente in tema di cessione del credito di imposta e la crisi che ha attanagliato l’intero settore edilizio ha impedito la monetizzazione del credito di imposta di che trattasi , con una inevitabile crisi di liquidità per l’intero comparto.

A farne le spese, naturalmente, sono stati i condomìni italiani. In questo modo, le facciate dei dei fabbricati, già da allora, più che con opere di abbellimento sono stati adornati da ingombranti ponteggi metallici, che, a tutt’oggi, fanno bella mostra di sé, relegando i condòmini a prigionieri a casa propria.

La pronuncia del Tribunale di Torino

Per tale ragione merita un accenno la pronuncia del Tribunale di Torino (sentenza 3756 del 02 ottobre 2023), con cui, a fronte di una risoluzione di diritto del rapporto contrattuale intimata per inadempimento da parte del committente, ha riconosciuto l’obbligo della impresa di ripetere in favore del condominio quanto ricevuto mediante bonifico parlante (pari al 10%).

Resta, tuttavia, un problema non di poco conto nella gestione dell’altro 90% di cui al prezzo dell’appalto - ovvero dell’intero controvalore del progetto esecutivo -, vale a dire quello di recuperare il credito ivi maturato in quanto non spettante, sì da scongiurare le sanzioni previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio (a danno soprattutto del cedente).

Gli ultimi chiarimento del fisco

Appena qualche settimana fa, l’agenzia delle Entrate ha riferito che per l’annullamento dei crediti di imposta occorre procedere all’invio di apposita modulistica, la quale dovrà però risultare sottoscritta sia dal cedente che dal cessionario.

Per contro, la mera comunicazione da parte del cedente della risoluzione del rapporto contrattuale con l’impresa appaltatrice e/o il general contractor è stata valutata insufficiente, in quanto all’Ufficio non sono opponibili i rapporti tra le parti che hanno negoziato il rapporto contrattuale da cui ha preso spunto il credito.

Ora, risulta evidente che tale risposta sia da ritenere insoddisfacente, in quanto, purtroppo, le relazioni tra le parti di cui trattasi si sono ormai definitivamente inclinate, proprio in ragione dell’occorsa perdita di chance.

Considerazioni conclusive

Ragione per cui, nel proseguo, sarebbe il caso che si cominciassero a prevedere delle procedure amministrative di impulso da parte del solo cedente il credito di imposta ritenuto non spettante, non solo volte a comunicare il mero blocco del cantiere (già previsto nel decreto per il proseguo) ma tese a disporre direttamente l’annullamento e/o inibizione alla relativa circolazione.

La tutela del contraente debole (nella specie il condominio-committente) nasce anche da questi mezzi di salvaguardia: in cui riposa un interesse che, tra l’altro, travalica quello proprio patrimoniale della parte privata ed integra appieno quello pubblicistico, a tutela della cassa erariale.

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