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Amministratori: quorum unico per la nomina e la conferma

La normativa non lo specifica ma più di una sentenza precisa che la conferma non è altro che una nuova nomina

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di Augusto CirlaL'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 9 giugno 2025 L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 9 giugno 2025

La domanda

L’amministratore condominiale è stato nominato il primo anno con la maggioranza prevista (intervenuti e almeno 501 millesimi), ma al secondo anno l’assemblea lo ha confermato con una maggioranza semplice (333 millesimi), nonostante parte dei presenti si sia opposta, ritenendo la votazione invalida. L’amministratore ha sostenuto che - trattandosi di una conferma, e non di una nuova nomina - non fosse necessario raggiungere nuovamente la soglia dei 501 millesimi, e che il voto a maggioranza semplice legittimava comunque il suo incarico, per operare in ambito sia ordinario che straordinario. Si chiede un chiarimento sulla legittimità di tale procedura: è realmente sufficiente una maggioranza inferiore per la conferma annuale dell’amministratore? Inoltre, quali poteri egli può esercitare in caso di conferma con votazione contestata, anche alla luce della più recente giurisprudenza?

La nomina e la conferma dell’amministratore sono delibere che hanno contenuto ed effetti giuridici uguali e, quindi, sono equiparabili sotto il profilo del quorum deliberativo. Anche la conferma dell’amministratore, per essere valida, richiede una delibera che rappresenti la maggioranza dei partecipanti, pari ad almeno la metà dei millesimi di proprietà (Tribunale di Roma, 8 gennaio 2025, n. 297, ma si veda anche Cassazione, numeri 4269/1994 e 71/1980). La conferma non è altro che una nuova nomina...