Credito nei confronti del condominio e azione contro i morosi: come agire
Nel caso specifico ad un solo condomino, non moroso, era stato richiesto il pagamento dell’intera somma dovuta dal condominio
Secondo quanto disposto dall'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, nel testo modificato dalla legge 220/2012 (la legge di riforma del condominio), non è consentito ai creditori del condominio di agire nei confronti dei condòmini in regola con i pagamenti se non dopo essersi rivolto ai condòmini morosi e l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori del condominio, su loro espressa richiesta, i dati dei condòmini morosi.
Una volta in possesso di questi dati, il creditore del condominio può agire nei confronti di un condòmino per l'intero credito o deve agire per la sola quota di proprietà millesimale? Nessuna indicazione emerge dal tenore letterale della disposizione. La questione è stata esaminata di recente dal Tribunale di Roma, con la sentenza 3270/2020, pubblicata il 14 febbraio 2020.
I fatti
Un creditore di un condominio, avendo ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di quest'ultimo, non opposto e divenuto esecutivo, per recuperare il proprio credito notificava un atto di precetto ad un condòmino, intimando il pagamento dell'intera somma vantata nei confronti dell'ente condominiale. L'atto di precetto veniva opposto dal condòmino intimato il quale, oltre a sollevare l'incompetenza territoriale del Tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo e la mancata notifica ad esso del titolo esecutivo, precisava di aver provveduto al pagamento della quota di sua spettanza.
Il Tribunale, dopo aver ribadito che, come affermato dalla Cassazione, all'obbligazione (contrattuale) del condominio si applica il criterio della parziarietà del debito (Cassazione – Sezione Unite sentenza 9148/2008), ha osservato che, una volta ottenuto il titolo esecutivo nei confronti del condominio, il creditore di quest'ultimo per recuperare il proprio credito può agire nei confronti dei singoli condòmini per l'intero importo e non è tenuto a fornire la prova circa la misura della quota millesimale spettante a ciascuno di essi, ma deve semplicemente fornire la prova della loro legittimazione passiva sul piano esecutivo, e cioè la loro qualità di condomini.
Il condomino intimato risponde per l’intera somma
Nel precetto notificato ad un solo condòmino, ha continuato il giudice capitolino, non deve essere necessariamente specificata la misura della quota millesimale dell'intimato. Nel caso in cui il creditore intimi il pagamento dell'intera obbligazione, il precetto sarà inefficace per la richiesta dell'importo eccedente la quota millesimale dell'intimato, se quest'ultimo provi concretamente la misura di questa quota, ma conserverà la sua efficacia nei limiti di essa.
In altri termini, il singolo condòmino al quale è stato notificato un atto di precetto di pagamento per l'intero debito condominiale o nel caso in cui nel precetto, il creditore non specifica la sua quota millesimale, potrà proporre opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'articolo 615 del Codice di procedura civile, obiettando di non essere condòmino o di esserlo per una quota millesimale inferiore a quella allegata, esplicitamente o implicitamente, dal creditore. In mancanza, subirà l'esecuzione per l'intero debito.
La decisione
Poiché nel caso esaminato, il condòmino intimato aveva allegato il piano di riparto approvato dall'assemblea sulla base della tabella millesimale del condominio e fornito la prova di non essere moroso con l'esibizione dei pagamenti delle somme a lui spettanti, mentre il creditore non aveva prodotto alcuna prova di aver preventivamente chiamato in causa i condòmini morosi, come previsto dall'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, il Tribunale capitolino ha accolto l'opposizione del condòmino, dichiarando l'inesistenza del diritto del creditore di procedere nei suoi confronti con l'esecuzione forzata.
I mercoledì della privacy: conservazione dati nei server dell’amministratore
di Carlo Pikler - Centro studi privacy and legal advice