Condominio

Danni strutturali: non valutabile la loro entità in sede di giudizio in Cassazione

Gli ermellini non possono infatti esprimere giudizi d merito

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di Andrea Magagnoli

Non spetta ai giudici della corte di Cassazione la valutazione dell'entità dei danni patiti da un immobile e la quantificazione dei costi ritenuti necessari per la loro riparazione. Lo afferma la Suprema corte con l'ordinanza 29918/2020 depositata il giorno 30 dicembre 2020.

La vicenda
Il caso di specie trae origine dalla richiesta di risarcimento del danno da parte di un condomino per i costi necessari alla riparazione dei danni strutturali presenti. In primo grado la domanda veniva rigettata da parte dei giudici del Tribunale che non la ritenevano fondata.I giudici della corte di appello di Ancona contrariamente a quanto statuito da parte dei giudici di primo grado, ritenevano invece il convenuto tenuto al risarcimento dei costi sostenuti per la riparazione dei danni strutturali presenti nell'immobile. Non solo ma i giudici di appello compivano anche una nuova quantificazione sulla base delle indicazioni degli attori.

I convenuti ritenevano la posizione dei giudici di secondo grado infondata,data l'eccessiva quantificazione dei danni contenuta nella loro decisione.Il loro legale pertanto richiedeva la riforma della sentenza di appello sullabase delle predette ragioni che avrebbero dovuto, se correttamente considerate, portare ad un’altra valutazione della situazione di fatto.Il procedimento dopo aver compiuto il proprio corso veniva deciso dunque da parte degli ermellini con la sentenza qui in commento.

La pronuncia
I giudici della corte Suprema risolvono la questione potata al loro esame sulla base delle considerazioni circa le funzioni attribuite dall' ordinamento alla corte di Cassazione. La normativa oggi vigente infatti, in attuazione di ben precise disposizioni costituzionali devolve alla Cassazione la funzione di verificare la legittimità dell' operato dei giudici che hanno esaminato la causa nel merito.A tale organo vengono attribuite le competenze idonee ad assicurare una legittima interpretazione delle norme di carattere sostanziale .La valutazione dell' entità dei danni strutturali non può essere valutata dunque in sede di legittimità trattandosi di una valutazione di merito come tale affidata ai giudici di primo e secondo grado ma preclusa ai giudici della corte Suprema.Il carattere di valutazione di merito di quella portata all'esame dei giudici della corte di appello risulta evidente sulla base della sua stessa natura che vuole che ad una danno rappresentato venga attribuita una specifica cifra ovvero una precisa quantificazione economica.Il ricorso viene pertanto rigettato in quanto ritenuto infondato.

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