Decreto ingiuntivo per spese condominiali: i documenti necessari per renderlo ammissibile
Il rendiconto consuntivo senza piano di riparto lo rende valido ma non immediatamente esecutivo, mentre il bilancio preventivo, per assurgere a prova del debito, deve essere approvato in assemblea
La vertenza trae origine dalla contestazione dei documenti posti a fondamento di un decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Pescara per il pagamento di spese condominiali: il primo, il rendiconto consuntivo approvato in assemblea senza il relativo piano di riparto, il secondo, il bilancio preventivo per l'anno 2008/2009 approvato nella stessa assemblea, e i successivi due bilanci preventivi mai approvati e relativi alle annualità 2009/2010 e 2010/2011. Il condòmino debitore opponeva, tra diversi motivi, l'assenza di prova scritta ai fini della emissione del provvedimento giudiziale.
La decisione del Tribunale
I giudici delle due fasi di merito rigettavano l'opposizione. Il Tribunale, in particolare, arrivava ad affermare la legittimità della riscossione da parte dell'amministratore delle rate del preventivo anche dopo la scadenza dell'anno di gestione e, nello specifico anche per gli anni successivi al 2009 in cui i preventivi non erano stati oggetto di alcuna delibera assembleare di approvazione.
Senza stato di riparto l’ingiunzione è valida ma non immediatamente esecutiva
Il condòmino soccombente proponeva ricorso al giudice di legittimità articolando quattro motivi, due dei quali ricondotti a un'unica sostanziale contestazione, costituita dalla mancata approvazione assembleare dei documenti sulla cui base era stato emesso il decreto. L'ordinanza 28001/2022 accoglie in parte il ricorso disattendendo, in primis, la pretesa secondo cui l'approvazione del rendiconto in assenza dello stato di riparto facesse venir meno il diritto/dovere dell'amministratore di richiedere e ottenere l'ingiunzione di pagamento.
La mancanza dello stato di riparto, ricorda la Suprema corte, impedisce l'applicazione della norma speciale di cui all'articolo 63 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, di ottenere cioè l'immediata esecutività, in via provvisoria, del decreto, ma non il decreto stesso che, in questo caso, ingiungerà il pagamento delle spese entro il termine di 40 giorni dalla notifica. La delibera assembleare che approva il rendiconto consuntivo rende l'obbligazione certa, liquida ed esigibile, posto che la ripartizione di dette spese si compie attraverso le tabelle millesimali secondo quanto prevede l'articolo 1123 del Codice civile.
Le spese di manutenzione vanno divise sulla base delle tabelle millesimali
È opportuno a tal proposito evidenziare che la giurisprudenza è concorde da tempo nell'affermare che l'obbligazione a carico del condòmino per le spese sostenute dall'amministratore e riguardanti la manutenzione ordinaria oppure quelle destinate alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell’edificio o, ancora, alla prestazione di servizi nell’interesse comune, sorge con il compimento effettivo dell’ attività gestionale (vedi Cassazione civile, 21860/2020). La delibera di approvazione della spesa in tale ipotesi ha quindi solamente valore dichiarativo di un’obbligazione già esistente la cui approvazione è richiesta ai fini dell'accertamento delle spese affrontate e che legittima l'amministratore, anche in assenza dello stato di riparto, ad agire per il recupero del credito attraverso un'azione ordinaria o sommaria (vedi Cassazione civile, 454/2017).
L'imputazione ai singoli condòmini della quota a ciascuno spettante si realizza poi sulla base delle tabelle millesimali che traducono in precisi termini aritmetici un preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge (vedi Cassazione civile, 15696/2020) .
L’assemblea deve approvare i bilanci preventivi
La Corte di Cassazione continua poi affermando che per quanto riguarda i bilanci preventivi, essi devono essere oggetto di approvazione assembleare: trattandosi infatti di una mera previsione di spesa l'obbligazione sorge solo con la delibera di approvazione e limitatamente all'anno di gestione cui si riferiscono e, se non approvati dall'assemblea condominiale, come nel caso esaminato, il biennio 2009/2010 e 2010/2011 non assurgono a prova scritta del debito del condòmino, in quanto non supportati da alcun documento contabile.
Il primo preventivo, l'unico dei tre sottoposto ad approvazione assembleare, era quindi legittimo, seppure azionato in un periodo di gran lunga successivo al termine dell'anno di gestione (vedi Cassazione civile, 24299/2008) senza essere stato “sostituito” dal rendiconto, ma non altrettanto i successivi preventivi riferiti agli anni di gestione dal 2009 al 2011 mai sottoposti al consenso della collettività. Per le somme ivi indicate deve ritenersi che non sia neppure sorta l'obbligazione. La sentenza del Tribunale viene quindi cassata e la causa rinviata ad altro magistrato dello stesso Tribunale di Pescara.