Condominio

Decreto monitorio per la consegna di copia del registro di contabilità condominiale

L’amministratore è tenuto a farlo visionare ed a consegnarlo. Eventuali spese sono a carico del condomino richiedente e per l’amministratore non è previsto un compenso

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di Fulvio Pironti

Il condomino può agire in via monitoria nei confronti del condominio per ottenere la consegna di copia del registro di contabilità. La domanda di consegna non è suscettibile di valutazione economica non potendo riferirsi al costo di produzione delle copie documentali per cui va proposta dinnanzi al tribunale. È il Tribunale di Benevento, con pronuncia pubblicata il 27 giugno 2021, ad affermare tali princìpi. La curia sannita traccia una interessante e inappuntabile linea motiva sulla complessa questione della estrazione dei documenti condominiali. Esamina e getta nuova luce su aspetti controversi apportando inediti tasselli giurisprudenziali e rilevanti spunti di riflessione alle questioni riguardanti l'obbligo di consegna documentale, le possibili azioni esperibili e l'individuazione del giudice competente.

Il caso
Una condomina manifestava all'amministratore del condominio la volontà di entrare in possesso di copia del registro di contabilità relativo ad un esercizio finanziario. Ciononostante, non veniva messa in condizione di poter esercitare il diritto di verifica per cui richiedeva ed otteneva contro il condominio decreto monitorio per la consegna di copia del carteggio. Il condominio proponeva opposizione rilevando, tra l'altro, l’incompetenza del tribunale poiché, trattandosi di controversia di valore determinato, rientrava nella sfera attributiva del giudice di pace. Nel merito, riteneva infondata l'azione monitoria in quanto il carteggio era stato messo a disposizione della condomina.

L'obbligo della consegna documentale
La decidente sannita rammenta che la pretesa azionata dalla condomina ingiungente trae fondamento dall’articolo 1130 bis, comma 1, Codice civile, disposto introdotto dalla novella riformatrice del 2012, secondo cui «i condòmini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese». Tale obbligo, peraltro, trova ulteriore conferma nell’articolo 1129, comma 2, Codice civile secondo cui il condomino è facultato, previa richiesta, a visionare ed ottenere copie di una serie di registri.

Il richiamato disposto rimanda all'articolo 1130, numero 7, Codice civile il quale annovera il «registro di contabilità», quale documento chiedibile all'amministratore.Sottolinea, poi, che nel caso in cui alla richiesta di accesso al carteggio documentale avanzata dal condomino l'amministratore frapponga un diniego, oppure ometta negligentemente di ottemperare, l’avente diritto è legittimato a poter adire l'autorità giudiziaria per conseguire la condanna all’adempimento.

Consegna del carteggio, azioni esperibili
La domanda monitoria - rileva la giudicante - ha ad oggetto la consegna di un documento contabile condominiale, quindi, un carteggio già formato, perciò precostituito, suscettibile di tutela anche mediante azione monitoria ai sensi dell’articolo 633 Codice procedura civile («…diritto alla consegna di una cosa mobile determinata…»). Tra l'altro, per espressa previsione dell'articolo 1130 bis, comma 1, Codice civile il «registro di contabilità» è un elemento che compone il rendiconto (o fascicolo di rendicontazione) per cui, secondo quanto dispone l'articolo 1713, comma 1, Codice civile, «il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato».

Quanto al ventaglio delle azioni concretamente esperibili, la decidente osserva che la giurisprudenza è unanime nell’ammettere la procedura di urgenza prevista (articolo 700 Codice procedura civile) e quella monitoria (articolo 633 Codice procedura civile) volta alla ingiunzione di consegna della documentazione richiesta.

Giudice competente
L’articolo 633 Codice procedura civile prescrive che il giudice possa pronunciare ingiunzione di consegna di cosa mobile determinata. È indubbio - osserva il tribunale sannita - che possa rientrare in tale àmbito la documentazione condominiale richiesta in sede monitoria. A nulla varrebbe, in contrario, sostenere che l'obbligo di fare sia rinvenibile nella domanda di estrazione delle copie del registro contabile, tenuto conto che «la formazione delle stesse richiede solo la trasposizione su carta dei dati presenti nella documentazione già in possesso dell’amministratore».

Inoltre, «la registrazione del dato preesiste all’ordine di consegna e la formazione dell’estratto costituisce solo la modalità con la quale il documento potrà essere consegnato al condomino che ne faccia richiesta, in esecuzione di un obbligo di dare».L'attività di copisteria rispetto a quella della consegna documentale comporta «l’impossibilità di riferire il valore del procedimento monitorio ai soli costi di produzione degli stessi». Consegue che l’oggetto della pretesa azionata va relazionato al carteggio richiesto e il suo valore non può essere computato secondo i cànoni dettati dall'articolo 10 Codice procedura civile, dovendo, invece, ritenersi indeterminabile, perciò rientrante nella sfera di competenza del tribunale in ragione della previsione espressa dall’articolo 9 Codice procedura civile.

Nel corso del giudizio di opposizione è emerso che la consegna del registro contabile era stata perfezionata successivamente alla notificazione del decreto ingiuntivo e precetto. In definitiva, il Tribunale di Benevento, ritenendo infondati i motivi di opposizione e, avendo preso atto che l'opponente ha adempiuto alla consegna documentale durante la pendenza del procedimento, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Inoltre, applicando il principio della soccombenza potenziale, ha condannato il condominio al pagamento delle spese processuali.

La giurisprudenza positivista
La pronuncia del tribunale sannita si inserisce nel solco giurisprudenziale positivista. È stato chiarito che «la mancata consegna al condomino costituisce una evidente violazione dell’obbligo stabilito dall’articolo 1129 Codice civile, disposizione che attribuisce a ciascun interessato il diritto di estrarre copia dei documenti» (Tribunale di Chieti 30 gennaio 2018). Ancora, si è ribadito che «i singoli condòmini possono agire in via cautelare urgente nei confronti dell’amministratore in carica per ottenere in tempi brevi la consegna della documentazione e relativi giustificativi afferenti alla gestione contabile» (Tribunale di Napoli Nord 31 marzo 2015)

La giurisprudenza negazionista
Vanno esaminate due pronunce di segno contrario. Il Tribunale di Milano (21 aprile 2020, inedita) ha rigettato il ricorso monitorio teso alla consegna di precisati carteggi condominiali rilevando che il diritto del singolo condomino sui documenti gestionali va qualificato come «diritto di accesso» e non come «diritto alla consegna». A tale esito - prosegue il giudice del monitorio - si perviene in forza del tenore letterale dell'articolo 1130 bis, comma 1, Codice civile il quale prevede che i condòmini hanno diritto «a prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese».

Tale formulazione - a parere del decidente ambrosiano - differisce, ad esempio, da quella dell'articolo 119 del Tub che fa riferimento al «diritto ad ottenere copia». Il giudice del monitorio ritiene che «al diritto di accesso corrisponde uno speculare dovere di far visionare e non già un dovere di consegna». In conclusione, ribadisce che il condomino può tutelare il suo diritto alla consegna mediante diversa azione, ma giammai in monitorio. Anche il Tribunale di Roma (18 aprile 2019) riconosce il diritto a visionare ed estrarre copia, ma non anche il diritto di vedersi consegnate copie della documentazione contabile. Entrambi i provvedimenti non convincono.

Non tengono conto del riformato inquadramento normativo: «…ottenere, previo rimborso, copia….» (articolo 1129, comma 2, Codice civile) ed «…estrarne [documenti giustificativi] copia a proprie spese» (articolo 1130 bis, comma 1, Codice civile). I predicati adottati dal legislatore, «ottenere» (cioè conseguire come effetto un risultato) ed «estrarre» (cioè tirare fuori qualcosa da un posto) implicano, senza ombra di dubbio, la necessità del trasferimento, la consegna o la trasmissione delle copie documentali richieste. In ogni caso, un passaggio di carte da un soggetto ad un altro. Non può esistere estrazione senza consegna. Non si comprende perché la curia meneghina e capitolina neghino il diritto ad «ottenere» ed «estrarre» le copie quando sono i dati normativi a consentirlo.

Il diritto all'ottenimento e alla estrazione oltre ad essere tutelato dalle richiamate disposizioni non è nemmeno condizionato alla preventiva visione del documento. Le scelte sono opzionali, per cui è legittimo richiedere direttamente all'amministratore la consegna documentale che può essere attuata con più modalità fra cui la rimessa nelle mani del condomino presso lo studio dell'amministratore o - qualora i rapporti siano tesi, conflittuali o irreversibilmente degenerati - mediante trasmissione telematica di allegati informatici o, ancora, tramite spedizione di allegati cartacei in plico postale. Si consideri che l'ipotesi del rapporto congelato e irrecuperabile fra condomino ed amministratore è frequente.

Ecco perché non si può costringere due individui che si osteggiano ad interloquire quando esistono diverse modalità alternative per richiedere ed entrare in possesso ugualmente delle copie documentali. Anzitutto, il lemma «estrazione» comporta l'automatismo della consegna, ovvero del trasferimento di copia del documento (cartacea o informatica) da un soggetto (amministratore-consegnante, trasferente) ad altro (condomino-ricevente). Le richiamate curie, poi, non considerano un aspetto imprescindibile e determinante: il condomino che richiede la riproduzione in copia dei documenti, è legittimo comproprietario degli originali detenuti precariamente dall'amministratore. Anche il concetto di accesso agli atti condominiali deve essere interpretato in senso lato visto che i documenti originali non sono di proprietà di terzi, ma di colui che ne richiede copia.

Consegue che la consegna dei carteggi al condomino, per quanto esigua o poderosa possa essere, non potrà essere mai negata. A nulla servirebbe innalzare la pretestuosa e frequente barriera dell'intralcio all'andamento gestionale perché cozzerebbe contro un sacrosanto diritto, quello di conseguire copia di atti, registri e carte che sono a monte in (com)proprietà del richiedente.

Diritto di visione e/o estrazione
L'intervento riformatore sul condominio ha ridisegnato il concetto di trasparenza nei rapporti di mandato tra amministratore e condòmini. Il motivo è stato quello di incrementare certezze nella gestione condotta dall'amministratore: ne è scaturita la previsione di un generale diritto di accesso a favore dei condòmini ai registri, documenti amministrativi, contabili e fiscali affidati in custodia al gestore di turno. Sulla scorta del diritto di accesso agli atti amministrativi, il legislatore ha introdotto all’articolo 1130 bis Codice civile il diritto dei condòmini a poter estrarre in ogni tempo copia dei documenti condominiali. La Treccani qualifica il verbo transitivo estrarre come il «cavare, tirare fuori, con semplice atto meccanico o mediante varî procedimenti» e il lemma estrazione «l'atto di estrarre, e l'operazione con cui si estrae».

La Corte di legittimità ha reiteratamente ribadito che l’amministratore «è tenuto a permettere ai condòmini che ne facciano richiesta di estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile» (Cassazione 16677/2018 e 12650/2008). Recentemente ha ribadito che «ciascun condomino ha diritto, in qualsiasi momento, di richiedere all'amministratore la visura e/o l'estrazione di copia dei documenti condominiali senza dover giustificare le proprie richieste». Si noti come l'enunciato prescriva l'opzione cumulativa (visura «e» estrazione) e alternativa (visura «o» estrazione) (Cassazione 10844/2020).

Il che lascerebbe sottindendere che non necessariamente il condomino richiedente dovrà accedere allo studio dell'amministratore per ottenere determinati carteggi. Poniamo l'ipotesi che il condomino richieda precisati, identificati e determinati carteggi; la visione preventiva degli stessi con l'accesso allo studio apparirà inutile e superflua sicché potrà essere omessa per conseguire direttamente l'estrazione-consegna.

Le pronunce pre-riforma
A tali conclusioni alcune pronunce erano giunte nel periodo ante-riforma (Cassazione 19210/2011; 12650/2008; 15159/2001 nonché 8460/1998) le quali avevano già previsto una duplice modalità di accesso agli atti, da espletarsi in modo complementare o alternativo: la prima, come mera visione della documentazione, la seconda, come estrazione della stessa da espletarsi con due differenti modalità:
a) ritiro delle copie fotostatiche presso lo studio dell'amministratore degli atti richiesti in forma orale o scritta,
b) trasmissione in plico postale delle chieste copie fotostatiche al recapito del richiedente.

In ogni caso entrambe le modalità comportano la consegna dei documenti estratti dai carteggi custoditi e detenuti dall'amministratore.Nel caso in cui ometta di fotocopiare e rendere (mediante consegna a mezzo postale o invito al condomino a favorire presso lo studio dell'amministratore per consegnargli i documenti indicati e chiesti con missiva) la documentazione in copia ai condòmini che ne hanno domandato l'acquisizione, questi sono legittimati a ricorrere al giudice perché condanni l'amministratore inadempiente a consegnare la documentazione richiesta.

In tutti i casi in cui i condòmini possono prendere visione della documentazione condominiale, la legge afferma il contestuale diritto ad estrarre copia dei carteggi conservati dall'amministratore, normalmente a spese dell'interessato. Va precisato che non è sempre necessario recarsi allo studio dell'amministratore per esercitare il diritto di visione in quanto talvolta i documenti dei quali si domanda l'acquisizione in copia sono precisati tramite invio di missive.

Rimborso degli oneri di copisteria
Gli articoli 1129, 1130 e 1130 bis Codice civile hanno introdotto il diritto dei condòmini a poter visionare e/o estrarre copia di detta documentazione. Il diritto di accesso spetta a ciascun condomino. Si può esercitare con la possibilità di prendere visione ed esaminare tutto ciò che concerne la documentazione condominiale oppure con la possibilità di estrarre copia, a proprie spese o previo rimborso all'amministratore, degli atti e documenti da quest'ultimo detenuti. In altri termini, il diritto in capo ai condòmini può riguardare sia la visione dei documenti che l'estrazione di copie fotostatiche a proprie spese o previo rimborso all'amministratore.

Rimborso che, val la pena evidenziare, riguarda solo le spese vive, quindi quelle per la carta e l'uso del fotocopiatore: l'amministratore, quindi, non può chiedere alcun compenso per l'attività di copisteria delle carte richieste dal condomino. In sintesi, i costi vivi ricadono sul richiedente. Ciò significa che le fotocopie sono a sue spese, costi che il condomino può sostenere direttamente recandosi presso una copisteria, oppure versando il corrispettivo all'amministratore che vi abbia provveduto. I motivi che possono indurre un condomino ad estrarre le copie documentali possono essere i più vari: conti consuntivi scarsamente nitidi, omessa contabilizzazione di pagamenti corrisposti, lavori straordinari in dirittura di approvazione smodatamente onerosi.

Taluni amministratori chiedono arbitrariamente, a mo' di deterrente e con finalità dissuasiva, compensi aggiuntivi o rimborsi forfettari che tuttavia costituiscono pretese illegittime in quanto non dovuti. È proprio la Cassazione (4686/2018) a chiarire che i costi relativi alle operazioni di estrazione delle copie fotostatiche non devono costituire ragione di ulteriore compenso in favore dell'amministratore in quanto trattasi di attività connessa e indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, e come tale, da ritenersi compresa nel corrispettivo pattuito al conferimento del mandato per tutta l'annualità gestionale. I giudici di Piazza Cavour ritengono, inoltre, che l'attività di copisteria sia «compresa nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico» con ciò escludendo la possibilità che possa essere previsto, mediante approvazione assembleare, un compenso aggiuntivo.

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