Decreto di trasferimento immobile: non esigibile un atto di inoppugnabilità in sede di esecuzione
Il processo di espropriazione e vendita forzata dell’appartamento non coincide infatti con quello di cognizione ed ha una diversa struttura
Le sezioni unite della Cassazione nella sentenza 14 dicembre 2020 numero 28387 enunciano, a norma dell'articolo 363 Codice procedura civile, il seguente principio di diritto: «nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l’ordine di cancellazione di pignoramenti, ipoteche, privilegi, sequestri conservativi, determina, in forza dell’articolo 2878 Codice civile, numero 7, l’estinzione dei medesimi vincoli, di cui il Conservatore dei registri immobiliari (oggi Ufficio provinciale del territorio - Servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l’agenzia delle Entrate) è tenuto ad eseguire la cancellazione, indipendentemente dal decorso dei termini per la proponibilità di opposizioni all’esecuzione a norma dell’articolo 617 Codice procedura civile»
Il procedimento esecutivo
A tal riguardo la Corte ha precisato che il processo esecutivo, benché servente al giudizio di cognizione, è retto da principi processuali non immediatamente sovrapponibili, tanto da essere ontologicamente e morfologicamente ad esso non assimilabile.Il processo esecutivo non è un giudizio: esso è volto ad assicurare unilateralmente il soddisfacimento delle ragioni del creditore munito di titolo. Il processo esecutivo fa salve le contestazioni nella diversa sede contenziosa, laddove ancora possibili (la cui autonomia ed insopprimibile diversità è stata posta in luce dalla stessa Corte costituzionale - ordinanza 497 del 2002 - nel momento in cui ha sottolineato che non il processo ma solo l’opposizione formale, regolata dagli articoli 617 e 618 Codice procedura civile, integra, pur senza assurgere ad impugnazione in senso tecnico, un processo a cognizione piena, nel contraddittorio delle parti, sulle cui domande ed eccezioni deve in ogni caso pronunciarsi).
La struttura
In altri termini, il processo esecutivo si presenta strutturato non gia’ come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale secondo lo schema proprio del processo di cognizione - ma come una successione di subprocedimenti, cioe’ una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi (Cassazione sezioni Unite 11178/1995, costantemente riaffermata dalla giurisprudenza piu’ recente, per la quale, fra tutte, Cassazione 14449/2016).
Pertanto, tutti gli atti ed i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, in quanto necessariamente funzionalizzati all’ordinato sviluppo della sequenza procedimentale in cui si inseriscono, producono di per sè soli gli effetti loro propri, tanto da potersi qualificare come intrinsecamente definitivi in forza della loro solo pronuncia (od eventuale deposito in cancelleria, se separato).
Conclusioni
Risulta quindi in astratto inesigibile un’attestazione - od altro assimilato atto - di conseguita inoppugnabilita’ per i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, in quanto in genere (e comunque per il decreto di trasferimento) non prevista espressamente per legge, né il Conservatore sarebbe in grado di richiederla per subordinare la trascrizione del titolo.
In conclusione, il decreto di trasferimento immobiliare, tanto nell’espropriazione individuale che in quella concorsuale (che alla prima a vario titolo si richiama), implica l’immediato e non differibile trasferimento del bene purgato e libero dai pesi indicati dalla norma o ricavabili dal regime del processo esecutivo, con conseguente obbligo, per il competente ufficio, di procedere alla cancellazione di questi immediatamente ed incondizionatamente o, in ogni caso e per quel che qui rileva, indipendentemente dal decorso dei termini previsti per il dispiegamento delle opposizioni agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento.