Delibere con contenuto difforme dalle precedenti, il giudice ne valuta la legittimità mai l’opportunità
Il condomino assente o dissenziente può impugnarle ma non chiedere al giudice di valutarne la vantaggiosità per l’assemblea
Il sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l’assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condòmini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l’eccesso di potere, purché la causa della deliberazione risulti falsamente deviata dal suo modo di essere. Anche in tal caso lo strumento di cui all’articolo 1137 Codice civile non è finalizzato a controllare l’opportunità o la convenienza della soluzione adottata dall’impugnata delibera ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell’assemblea.
Infatti, l'impugnazione delle delibere può essere richiesta dal condomino assente, dissenziente o astenuto per le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento.Ne consegue che esulano dall’ambito del sindacato giurisdizionale sulla deliberazione condominiale le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall’assemblea, i costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni o nella scelta delle ditte e dei tecnici a cui affidare l'incarico o il lavoro.
I fatti di causa
Il caso sottoposto all'esame del Tribunale di Roma (sentenza 14967/2922) riguardava l'impugnazione da parte di un condomino di una serie di delibere assunte nell'ambito della stessa assemblea che contestava nel merito perché contenevano decisioni difformi a quelle già assunte in precedenza che venivano così sostituite con le nuove, riguardavano la sostituzione di un tecnico precedentemente incaricato con altro professionista, l'adozione di un diverso tipo di intervento rispetto a quelli in precedenza approvati stante la non congruità delle prime soluzioni proposte.
Il riscontro riguarda solo la legittimità
Precisa il Tribunale che la scelta dell'assemblea condominiale di affidare un incarico od un lavoro ad una determinata ditta o persona costituisce esercizio di un potere amministrativo gestionale del tutto discrezionale, il cui sindacato esula dai poteri del giudice investito del vaglio sulle questioni condominiali, il quale non può estendere il suo controllo alla valutazione del merito di una delibera condominiale, dovendo limitarsi al solo riscontro della sua legittimità.
Nel riscontro di legittimità rientra pure, come già detto, l'accertamento della sussistenza di un eventuale vizio per eccesso di potere ma non vi rientra valutare l'opportunità di una scelta effettuata dall'assemblea tra una ditta proposta per un determinato lavoro ed un'altra, anche nel caso che sia stato scelto un preventivo più oneroso potendo peraltro una tale scelta essere finalizzata a privilegiare proposte più complete anche in termini qualitativi rispetto ai preventivi meno onerosi.Per i su esposti motivi, il Tribunale rigettava le domande e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del condominio.