Condominio

Distacco dal riscaldamento centralizzato: consumi involontari da pagare anche se si tagliano le tubazioni

La partecipazione alle spese prescinde dal grado di separatezza dell'immobile rispetto all'ubicazione dell'impianto comune

immagine non disponibile

di Ivan Meo

Il comma 4 dell'articolo 1118 del Codice civile, riconosce al singolo condomino la possibilità di distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento anche senza l'autorizzazione dell'assemblea, a patto di non creare pregiudizi agli altri appartamenti e di continuare a pagare la manutenzione straordinaria. La giurisprudenza (Cassazione sentenza 15079/2006; Cassazione sentenza 7518/2006) già prima dell'avvento della riforma della normativa condominiale, aveva ritenuto che il condomino potesse legittimamente rinunciare all'uso del riscaldamento centralizzato, purché il distacco non comportasse:
•un aggravio di spesa per coloro che continuavano a fruire del riscaldamento centralizzato;
•né uno squilibrio termico per l'intero edificio.

L'onere del pagamento dei consumi involontari

Il nuovo testo previsto nell'articolo 1118 del Codice civile, sancendo definitivamente il diritto del condomino alla rinuncia dell'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento ha precisato che, a seguito del distacco, il condomino continua a rimanere obbligato a contribuire alle spese di conservazione e manutenzione dell'impianto (ma non a quelle di consumo), salvo la possibilità di esonero dalle spese in questione decise con il consenso unanime di tutti i condòmini (Cassazione sentenza 8750/2021).

La giurisprudenza di legittimità ha precisato inoltre che il condomino deve comunque contribuire alle spese in relazione ai “consumi involontari” (Tribunale di Savona sentenza 11/2022) dal momento che una quota di tali consumi può essere verosimilmente addebitata in misura fissa (Tribunale di Venezia, sentenza 1506/2021).Il Tribunale di Roma afferma che i cosiddetti “consumi involontari”, devono essere posti a carico del condomino che si sia distaccato dall’impianto perché la dispersione si verifica in ragione del fatto che l’impianto è strutturato per servire tutti gli appartamenti, a prescindere dal fatto che il condomino sia o meno allacciato alla rete di distribuzione (Tribunale Roma, sentenza 8386/2020).

Cosa si intende per consumo involontario

Nello specifico i consumi involontari derivano essenzialmente da:
•dispersioni del calore dalle tubature prima che raggiungano gli appartamenti;
•spese di conduzione e manutenzione ordinaria;
•spese per la gestione del servizio di lettura di contabilizzazione.

Il grado di “separatezza” dell’immobile

Sul concetto di consumi involontari è intervenuta recentemente la Cassazione, che con ordinanza 29838, del 12 ottobre 2022 ha precisato che il condomino, che si distacca dal riscaldamento centralizzato, è tenuto a pagare i consumi involontari anche se ha tagliato tutte le tubazioni dell'impianto comune, perché la normativa tecnica sulla partecipazione alle spese prescinde dal grado di separatezza materiale dell'immobile rispetto all'ubicazione della caldaia.I ricorrenti, nel caso di specie, affermano che la rinuncia all'impianto centralizzato era avvenuta eseguendo la resezione delle tubature del riscaldamento a livello del pavimento sostituendo le stesse con altre tubazioni di uso esclusivo. Per tali ragioni, non potevano essere condannati a pagare le spese di consumo involontario.

Ma la Suprema corte, respingendo il ricorso, ha affermato il principio del consumo involontario, ricavato dalla normativa tecnica, va sempre calcolato e prescinde dal grado di “separatezza” materiale dell’immobile rispetto alla residua ubicazione dell'impianto centralizzato. I giudici, facendo riferimento alla normativa UNI 10200, introdotta per supportare le disposizioni sulla ripartizione delle spese previste dal Dlgs 102/2014, precisano che secondo la norma UNI, citata, la spesa totale per ciascuna unità immobiliare per il servizio di riscaldamento è data dalla somma di una quota volontaria (a consumo) e una quota involontaria, quest'ultima è “sempre presente” anche in caso di distacco, anche perché, nel caso di specie «non vi è alcuna evidenza che tali parametri si fondano in base alla contiguità tra l'unita immobiliare e le tubature dell'impianto condominiale».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©