Condominio

Divisione ereditaria: non si può contestare in Cassazione presunti errori emersi in primo grado

Alla Suprema corte spettano solo giudizi di legittimità, mai di merito

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di Va. S.

Fratelli coltelli, recita il detto. Una massima, purtroppo, che ricorre frequentemente nelle aule dei Tribunali, nelle quali non sono rari casi inerenti divergenze tra membri della stessa famiglia.

I fatti e le pronunce di merito
L'ordinanza 508 del 2021, emessa dalla Cassazione, ha trattato una vicenda tra germani, originata dalla domanda di divisione dei beni, ereditati dalla madre, chiesta da uno dei due attori il quale, inoltre, conveniva il fratello, dinanzi al Tribunale di primo grado, c hiedendone la condanna al pagamento di somme asseritamente dovute. Il Tribunale di Torino, con la sentenza 6081 del 13 dicembre 2017, disponeva lo scioglimento della comunione, includendo anche i frutti prodotti dai beni in comune sotto forma di canoni di locazione, escludendo la possibilità di incrementare il conguaglio dovuto al convenuto in relazione alla metà della somma per la quale era stato pignorato un bene comune, rigettava la domanda dell'attore di pagamento della somma di euro 65.000,00 non ravvisando l'esistenza di una ricognizione del debito e dichiarava esecutivo il progetto divisionale predisposto dalla perizia.

La Corte di secondo grado dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'attore, ritenendo infondata la deduzione di nullità della sentenza impugnata che aveva dichiarato esecutivo il progetto di divisione, laddove, avendo optato per la soluzione contenziosa, avrebbe dovuto assegnare le rispettive proprietà ai contendenti. Mancando, inoltre, una precisa individuazione della somma di cui il dichiarante si sarebbe riconosciuto debitore, la Corte aveva condiviso la valutazione del giudice di primo grado circa l'insussistenza di una ricognizione del debito, condividendo le valutazioni della perizia nella quale si palesava, correttamente, anche l'individuazione delle somme dovute a titolo di conguaglio.

Il ricorso alla Suprema corte
Ricorrendo in Cassazione sulla base di un motivo, l'attore lamentava la nullità della sentenza del Tribunale dedotta dall'atto di appello che aveva semplicemente approvato il progetto di divisione senza però procedere alla attribuzione dei ben i. Tale progetto, perciò, era da ritenersi revocato, essendo esclusa la possibilità che la sentenza si limitasse a dichiararlo esecutivo. Non solo, ma tutte le altre contestazioni al progetto di divisione dovevano essere trattate con la sentenza che però, in concreto, non disponeva alcunché sul punto.

Per il ricorrente, perciò, le censure erano indirizzate necessariamente nei confronti dell'ordinanza della Corte d'appello in quanto investita della domanda di nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Torino evidentemente non proposta dinanzi al giudice di prime cure.Gli ermellini hanno ritenuto il ricorso inammissibile, avendo la parte specificamente impugnato la sola ordinanza al di fuori dei casi in cui ne è ammessa la ricorribilità. Le sezioni Unite ( 1914/2016) hanno affermato che la decisione che pronunci l'inammissibilità dell'appello per ragioni processuali, è impugnabile con ricorso ordinario per Cassazione, trattandosi di una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio di previsione negativa circa la fondatezza nel merito dell’appello. Da ciò, è risultato evidente che nel caso esaminato non sussisteva alcuno spazio per l'autonoma ricorribilità dell'ordinanza della Corte d'appello.

La pronuncia
L'impugnazione proposta dal ricorrente mirava ad evidenziare presunti errori commessi dal giudice di prime cure che, a suo dire, anziché compiere un'autonoma assegnazione dei beni in comune ai condividenti, aveva fatto proprio un progetto di divisione in precedenza predisposto dal giudice e da intendersi ormai revocato. Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto decidere le varie domande correlate alla divisione proposte dalle parti e non anche trattarle alla stregua di semplici contestazioni ad un progetto di divisione peraltro non più attuale.

L'impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità della Corte d'appello è, perciò, avvenuta al di fuori dei casi in cui, alla luce del citato precedente delle sezioni Unite, è ammessa. In primo luogo, all'ordinanza non risultava essere mosso un addebito concernente vizi suoi propri, ma esclusivamente una critica al Tribunale in merito alla correttezza del suo contenuto, a suo dire carente, in quanto strutturato sulla falsariga di una previsione sebbene non si fosse potuti addivenire all'approvazione del progetto con ordinanza, stante la presenza di contestazioni al progetto.

La divisione ereditaria
La suprema Corte ha evidenziato come non si possa ritenere abnorme il contenuto di una sentenza di divisione che faccia proprio un precedente progetto, predisposto dalla perizia o dallo stesso giudice, e per il quale non sia stato possibile adottare l'ordinanza di cui all'articolo 789 Codice procedura civile. Quella che il ricorrente ha identificato come una domanda nuova di nullità non era altro che la denuncia di errori, in questo caso di rito, commessi dal giudice di prime cure, e che andavano quindi devoluti al giudice di appello. L'attore avrebbe dovuto impugnare, in Cassazione, la stessa sentenza del Tribunale, al fine di riproporre le censure che il giudice di appello aveva ritenuto non avessero ragionevole probabilità di accoglimento.Dichiarato inammissibile il ricorso, gli ermellini hanno condannato il ricorrente al rimborso delle spese, liquidate in euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali.

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