L'esperto rispondeCondominio

Il condominio da frazionare e la creazione del «super»

Quest’ultima non necessità di esplicita volontà costitutiva: il supercondominio nasce di fatto se più condomìni hanno impianto e servizi in comune

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di Cesarina Vittoria Vegni

La domanda

Un comprensorio edile di recente costruzione è costituito da più edifici singoli, ciascuno con diverse scale di accesso, per un totale di oltre 200 unità immobiliari. Il regolamento contrattuale è unico per tutto il comprensorio e lo disciplina come un unico condominio, ripartendo le spese generali con un’unica tabella di proprietà. Data l’inderogabilità, da parte del regolamento contrattuale, rispetto alle norme degli articoli 1117-bis del Codice civile e degli articoli 67 e 72 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, come si deve procedere per avviare la costituzione del supercondominio e separare la gestione amministrativa delle singole palazzine? Per esempio, è necessaria una delibera dell’attuale unica assemblea, e con quale maggioranza? Servono delibere costitutive dei singoli condomìni di palazzina e con quali maggioranze? Occorre modificare legalmente il regolamento contrattuale attuale, oppure esso risulta di per sé invalido, per quanto non conforme all’articolo 1117-bis del Codice civile?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 30 giugno 2025

La riforma del condominio - legge 220/2012 - ha introdotto nel Codice civile l’articolo 1117-bis, in forza del quale la fattispecie del supercondominio, di creazione giurisprudenziale, ha trovato una disciplina normativa, riportandosi espressamente a quella del condominio; in base al citato articolo 1117-bis, infatti, «le disposizioni del presente capo (capo II - ...