Doppia condanna al condominio che esegue male i lavori di riparazione delle infiltrazioni nei box
Riconosciuto anche un risarcimento per la limitazione delle facoltà di godimento dei garage sottostanti il guardino comune
Il condominio, quale custode della proprietà comune, deve eliminare definitivamente le infiltrazioni d'acqua provenienti dall'area verde di proprietà condominiale che danneggiano i box auto sottostanti, a nulla rilevando, ai fini del contenimento delle responsabilità dell'ente di gestione, l'eventuale precedente intervento di impermeabilizzazione non risolutivo del problema.
Lavori eseguiti ma non risolutivi
Al contrario, perdurando il disagio lamentato dalla proprietaria dei locali compromessi dall'umidità diffusa, a quest'ultima dev'essere riconosciuta anche un'indennità risarcitoria che possa compensare la compromissione del suo diritto dominicale e la limitazione della facoltà di godimento dell'immobile, suo malgrado, subita per effetto della condotta omissiva del custode.Questi i principi di diritto che si ricavano dalla sentenza 6231 emessa, in data 26 aprile 2022, dal Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda spiegata dall'attrice che lamentava, all'interno del garage di sua proprietà sottostante il giardino comune, massicce infiltrazioni di acqua e danni conseguenti alle stesse, consistenti in un diffuso ammaloramento della struttura, con ossidazione dell'armatura sottostante.
Decisiva, nella valutazione operata dal Tribunale, l'espletata Ctu che ha accertato l'effettiva provenienza delle infiltrazioni dal giardino soprastante il solaio dei box, evidenziando, altresì, come lo stato di degrado della pavimentazione del viale condominiale avrebbe inevitabilmente comportato conseguenze rischiose sul piano della sicurezza e della tenuta statica dell'intera struttura.L'ausiliario del giudice ha anche chiarito che l’intervento di impermeabilizzazione dell’area verde/giardino effettuato in precedenza dal condominio, non era risultato adeguato ed idoneo ad eliminare definitivamente le infiltrazioni di acqua nel box-auto dell'istante.
Mancanza di prova liberatoria
Accertati, dunque, i danni, provato il nesso causale e non contestata la posizione di garanzia del custode, che non solo nulla ha eccepito sul punto, ma si è addirittura costituito tardivamente in giudizio, il condominio non ha fornito la necessaria prova liberatoria, in grado di vincere la rigorosa presunzione di responsabilità oggettiva ad esso imputabile, interrompendo il rapporto eziologico tra evento e danno. Conseguentemente, il Tribunale capitolino, ravvisando nell'approssimativa soluzione tampone realizzata in precedenza sui medesimi luoghi di causa, un chiaro indice di grave approssimazione nella gestione e nella conservazione delle cose e degli impianti comuni, ha delineato chiaramente l'ambito ed i confini delle responsabilità della parte convenuta.
Non solo responsabilità da custodia ai sensi dell'articolo 2051 Codice civile, consistente in una condotta omissiva, ma anche responsabilità da fatto illecito, ex articolo 2043 Codice civile, per aver realizzato una condotta colposa (l'insufficiente pregressa manutenzione straordinaria) che si è posta come condizione causalmente determinante rispetto al verificarsi dell'evento.A tali considerazioni, ed alla conseguente duplice responsabilità ascrivibile in capo al condominio, consegue, non solo la condanna all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni ed al ripristino dello status quo antecedente al sinistro, ma addirittura il riconoscimento in favore di parte attrice di un'indennità risarcitoria.
Il risarcimento liquidato
Il risarcimento in questione, liquidato in via equitativa in complessivi euro 5.000,00, deve intendersi compensativo del danno da compromissione del diritto di proprietà e della limitazione delle facoltà di godimento del garage dell’attrice, atteso che le infiltrazioni e le condizioni di degrado descritte dal Ctu sono risultate di entità tale da oltrepassare la soglia del fastidio normalmente tollerabile.All'accoglimento integrale della domanda, consegue la condanna alle spese di lite del soccombente condominio.
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