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Due sole condotte moleste o minacciose sono sufficienti ad integrare gli estremi dello stalking condominiale

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di Ivan Meo e Roberto Rizzo

Lo stalking, in ambito condominiale, può essere definito come la condotta criminosa realizzata da chi pone in essere comportamenti molesti e persecutori nei confronti dei propri vicini, talmente gravi da ingenerare in questi ultimi un sensibile e perdurante stato d’ansia, frustrazione e paura per sé stessi o per i loro familiari, e da indurli, se non costringerli, a modificare abitudini, anche lavorative, e stile di vita.

Si tratta di una fattispecie specifica di chiara matrice giurisprudenziale, ...