Il reato di atti persecutori (articolo 612 bis Codice penale), commessi con condotte reiterate di minaccia in modo da provocare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare un fondato timore per la propria incolumità o quelle dei suoi familiari, in modo da farle cambiare le sue abitudini di vita, non riguarda solo le ipotesi del codice rosso che attentano l’incolumità delle donne. La dottrina e la giurisprudenza da tempo affermano che il reato riguarda anche la vita...

Riproduzione riservata Ⓒ