Condominio

È competente per tutte le liti sorte in condominio il foro convenzionale indicato nel regolamento

Questo perchè l’atto di autorganizzazione della vita del condominio riguarda l’intera gestione dello stesso

di Annarita D’Ambrosio

Riguarda l'individuazione del foro competente in relazione ad una lite in un condominio in multiproprietà a godimento turnario la sentenza della Cassazione 1068/2022 depositata il 14 gennaio.

I fatti
Nello specifico alla Suprema corte si erano rivolti due condòmini avverso la pronuncia di appello a loro sfavorevole relativa all'impugnazione di una delibera assembleare. La corte territoriale aveva confermato la mancanza di legittimazione passiva di uno dei due convenuti, la società nello specifico da cui l’immobile in multiproprietà era stato acquistato, ma ciò che aveva portato al ricorso di legittimità era il fatto che la Corte d’appello di Milano aveva ribadito l’incompetenza per territorio individuando nel Tribunale di Tempio Pausania, sezione di Olbia in Sardegna, dove il condominio si trovava, chi dovesse pronunciarsi; questo nonostante il foro di Milano fosse indicato nell’articolo 32 del regolamento condominiale quale foro competente.

La decisione
La previsione regolamentare prevale sempre o è competente il foro del luogo in cui il condominio si trova in casi specifici, come questo? I ricorrenti deducevano la violazione degli articoli 28 e 29 Codice di procedura civile perchè a loro avviso andava ritenuto competente il foro convenzionale esclusivo che i condòmini avevano previsto nell’articolo 32 del regolamento. Concorda la Suprema corte.

Il regolamento ed il suo contenuto
Richiamando le pronunce Cassazione 24869/2010 e 8548/2017 si ribadisce che «l’accordo con il quale i condòmini stabiliscono convenzionalmente il foro competente a conoscere ogni controversia relativa al regolamento di condominio è applicabile a tutte le cause a qualsiasi titolo connesse con l’operatività del regolamento stesso». E poiché l’atto di autorganizzazione del condominio contiene norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, nonchè quelle per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all'amministrazione, quel foro convenzionale diventa quello operante in relazione alla totalità delle controversie che dovessero insorgere. Sentenza cassata e rinvio quindi alla Corte d’appello di Milano perchè decida sul merito della causa.

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