Condominio

È punita la movida estiva rumorosa sulla spiaggia

Soprattutto se vengono organizzati eventi con 200/300 persone senza rispettare le procedure previste

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di Giulio Benedetti

L'attività musicale svolta dagli alberghi nelle spiagge dei centri abitati deve essere esercitata con il rispetto di norme di sicurezza rigorose, la cui violazione comporta sanzioni penali per i trasgressori.

Il caso trattato
Il Tribunale condannava l'esercente di un albergo per la violazione degli articoli 681 e 659 Codice penale, perché aveva organizzato, sulla spiaggia, un intrattenimento musicale a cui presero parte centinaia di persone, attività che recava disturbo alle persone. Il giudice rilevava che l'imputato aveva organizzato l'evento senza avere ottenuto l'autorizzazione di pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 80 Regio decreto 773/1931, che sarebbe stata necessaria a causa dell'evento, per le sue caratteristiche e modalità di svolgimento.

La Corte di appello confermava la sentenza di condanna e affermava che:
- l'autorizzazione sarebbe stata necessaria sia per la pubblicità dell'evento, rivolta ad una platea indiscriminata di clienti, sia per il tenore del volantino pubblicitario che lasciava intendere che chiunque avesse voluto godere del servizio di ristorazione dell'albergo avrebbe potuto partecipare al successivo spettacolo musicale e danzante;
- escludeva che si trattasse di piccolo intrattenimento e che l'autorizzazione mancante potesse essere compresa in quella dell'articolo 86 Regio decreto 773/1931, avente finalità diverse, per il rilevante afflusso di persone, presenti in almeno 200 unità, che avrebbe imposto la verifica, da parte delle autorità ammnistrative dell'adozione delle misure per garantire la pubblica incolumità;
- affermava che dette misure di sicurezza dovessero essere comunque adottate, poiché lo spettacolo si svolgeva sulla spiaggia, in quanto l'allestimento della manifestazione aveva comportato l'installazione di strumentazioni per la musica e l'illuminazione e poiché vi erano strutture di contenimento del pubblico per consentire la somministrazione di alimenti e bevande e per accedere al bagno;
- negava che nel caso trattato fosse applicabile l'articolo 1, comma 2 lettera a), del Dm 19 agosto 1996, che escludeva l'adozione della normativa in materia di prevenzione incendi nel caso in cui il luogo sia privo di strutture destinate al contenimento del pubblico;
- riteneva esistente la violazione dell'articolo 659 Codice penale, poiché l'esercente diffondeva la musica, in piena notte, a un volume molto alto e perché tale condotta infastidiva numerosi passanti che nei giorni successivi interessavano, con espresse rimostranze, le autorità locali;
- escludeva che fosse applicabile la causa di esclusione della punibilità ex articolo 131 bis Codice penale, in considerazione della diffusività e della durata delle emissioni rumorose e del numero elevato di persone che avevano partecipato all'evento e perché l'offesa arrecata alle norme giuridiche violate era stata di notevole entità.

La sentenza della Cassazione
La Suprema corte nella sentenza 14559/2022 dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende poiché stabiliva quanto segue:
- la giurisprudenza di legittimità (sentenza 55361/2018 e 31571/2006) ha stabilito che la contravvenzione dell'articolo 681 Codice penale è integrata nel caso dell'organizzazione, anche occasionale, di un pubblico spettacolo senza il rispetto delle prescrizioni dell'autorità di cui all'articolo 80 del Regio decreto 773/1931.Nel caso trattato tali prescrizioni avrebbero dovuto essere adottate dall'organizzatore a causa della notevole entità dello spettacolo organizzato che coinvolgeva un numero di persone stimabile tra 250 e 300 , in poche ore, e non circoscritte ai soli clienti dell'albergo e dello stabilimento balneare, per la presenza ulteriore di amici , di vicini o di ospiti di altri alberghi, come ammesso dal ricorrente e perché, attraverso un'abile operazione pubblicitaria , erano stati distribuiti centinaia di biglietti;
- non era applicabile l'articolo 1, comma 2 lettera a), del Dm 19 agosto 1996, che escludeva l'adozione della normativa in materia di prevenzione incendi nel caso in cui il luogo sia privo di strutture destinate al contenimento del pubblico. Invero la Suprema corte condivide quanto affermato dal giudice di appello per cui la destinazione all'evento di una porzione di spiaggia, non cintata, non escludeva l'applicazione delle procedure volte alla salvaguardia della pubblica incolumità poiché il ricorrente apprestava, nelle zone accessibili al pubblico, strutture destinate all'illuminazione, alla diffusione di musica, alla somministrazione di alimenti e di bevande e per la cura dell'igiene personale.

Conclusioni
La corte di Cassazione concludeva che accedevano centinaia di persone nel luogo dello spettacolo le quali si intrattenevano sino a notte fonda per dedicarsi all'assunzione di cibi, di bevande, all'ascolto della musica, alla danza. In tale contesto il Giudice di legittimità affermava che il ricorrente, proprio per la presenza di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, avrebbe dovuto chiedere, preventivamente la licenza di pubblico spettacolo e provocare, pertanto, l’intervento della commissione tecnica competente a formulare le prescrizioni necessarie per tutelare la pubblica incolumità.

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