Firmata l’intesa Anaci/Inrl sulla revisione contabile in condominio
Un protocollo d’intesa finalizzato a ottimizzare e garantire le più elevate competenze nella revisione della contabilità del condominio. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato da Anaci (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) e l’Inrl (Istituto Nazionale Revisori Legali). I rispettivi presidenti, Francesco Burrelli e Luigi Maninetti hanno firmato nei giorni scorsi un accordo teso a migliorare l’efficienza della revisione contabile nei condomìni.
I contenuti dell’accordo
L’intesa prevede che gli associati Anaci potranno avvalersi, per l’attività di revisione e certificazione della contabilità e del rendiconto di condominio, della collaborazione e della consulenza degli associati di Inrl presenti in tutto il territorio nazionale. L’attività di revisione consiste nella verifica, nel corso dell’esercizio, della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, secondo i principi in vigore; nello svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probatori a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel rendiconto del condominio; nella redazione di una relazione che sarà rilasciata a corredo del bilancio del condominio.
L’attività riguarda anche la compilazione di carte di lavoro a supporto dell’attività di revisione oggetto di incarico, nel costante scambio di informazioni tra revisore e amministratore di condominio, nella stima dell’impegno complessivo quantificabile in numero di ore per la revisione del bilancio di esercizio. Inoltre, Anaci e Inrl effettueranno congiuntamente corsi di formazione con rilascio di crediti formativi in materia di revisione condominiale e organizzeranno convegni e seminari per incrementare scambi culturali e formazione interdisciplinare. La collaborazione tra i due soggetti formati consiste inoltre nella collaborazione su approfondimenti specifici per lo sviluppo di linee guida condivise,anche attraverso l’apporto dei rispettivi centri studi, e nella collaborazione per accreditare i propri associati negli eventi e nei convegni delle rispettive organizzazioni.
L’incarico di revisione potrà poi essere richiesto alternativamente dall’amministratore al revisore quando il primo si trovi in contestazione con l’assemblea condominiale circa la regolare tenuta della contabilità e intenda mostrare il proprio corretto comportamento, oppure dalla stessa assemblea condominiale qualora intenda servirsi dell’attestato di certificazione della contabilità e del rendiconto per motivi di natura amministrativa o giuridica.
Burrelli: l’incarico deve essere svolto da un professionista
«La necessita di questa collaborazione – spiega il Presidente di Anaci Burrelli – nasce dalla comune considerazione che sussistano molteplici motivazioni che portano a non condividere l’idea che la legge di riforma del condominio del 2012 abbia istituito una speciale figura di revisore condominiale e che al contrario debbano essere valorizzati il ruolo e le funzioni del revisore ufficiale legale dei conti in ambito condominiale» .
L’articolo 1130 bis del codice civile prevede che, contestualmente al rendiconto consuntivo, l’amministratore debba fornire ai condòmini la situazione dello stato patrimoniale comprensiva dei fondi disponibili e delle eventuali riserve, come ad esempio il Tfr accantonato per il portiere. Il rendiconto è costituito dal registro di contabilità, di un riepilogo finanziario e da una sintetica nota esplicativa.
Sulla base di queste norme – dice il Presidente Burrelli – «e in considerazione del fatto che il rendiconto condominiale deve riportare la situazione patrimoniale, si conviene che la contabilità debba essere tenuta secondo il principio di competenza per poter correttamente rispondere a tale dettato normativo. Ne consegue che il revisore debba essere un professionista esperto nella materia contabile, anche perché esso deve verificare, seppure non revisionare, le scritture redatte dall’amministratore».