Focus del venerdì: il condominio non paga il canone di depurazione se l’impianto zonale non funziona
Riconosciuto anche il diritto di manleva dell'ente gestore nei confronti del proprietario dell'impianto
La Cassazione – con l'ordinanza del 14 novembre 2022 numero 33462 - conferma che la legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione della quota della tariffa del servizio idrico svolta da un privato o da un condominio allacciato alla rete fognaria cittadina, non dovuta in ragione del mancato funzionamento dell’impianto di depurazione, spetta innanzitutto al soggetto che risulti parte del contratto di somministrazione e che abbia ricevuto il pagamento rivelatosi indebito.
Il condominio e i condòmini che hanno pagato, quale corrispettivo per il servizio integrato idrico, all'ente di somministrazione una somma di danaro a titolo di canone di depurazione, nel caso anche di inefficienza temporanea dell'impianto, hanno, pertanto, diritto alla restituzione degli importi versati ai sensi dell’articolo 8-sexies della legge 27 febbraio 2009, numero 13 (o meglio, del decreto-legge 30 dicembre 2008, numero 208).
La pronuncia della Consulta
Il diritto alla ripetizione degli importi eventualmente pagati nasce dal presupposto dato dalla Corte costituzionale con la sentenza 335 del 10 ottobre 2008, la quale ebbe a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, numero 36, nonché dell’articolo 155, comma 1, del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevedevano che tale quota della tariffa del servizio idrico fosse dovuta anche nel caso in cui «manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi» (declaratoria di illegittimità costituzionale motivata sul rilievo che, nell’ipotesi suddetta, l’obbligo di pagamento risultava non correlato ad alcuna controprestazione).
Nel giudizio finalizzato alla restituzione, tra l'altro – per come viene precisato in sentenza - l’onere della prova circa il funzionamento dell’impianto di depurazione e quelli poi derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto viene fatto incombere, ai sensi dell’articolo 2697, comma 2, Codice civile, sul gestore del suddetto servizio (tra le molte, Cassazione sentenza 12 giugno 2020, numero 11270).
Conclusioni
I giudici di legittimità, infine, precisano che la responsabilità sul mancato funzionamento degli impianti lungo le coste italiane determina, dinanzi all'utente, una situazione di corresponsabilità solidale tra l'ente titolare dell'impianto e quello a cui materialmente è stato dato in gestione in virtù di un atto di concessione pubblica. Tuttavia, la Cassazione riconosce anche il diritto di manleva dell'ente gestore nei confronti del proprietario dell'impianto, il quale può essere ricondotto al fatto che quest’ultimo, non pianificando programmi di investimento adeguati alla relativa progettazione e manutenzione, lascia che lo stesso versi in una condizione tale da impedire agli utenti del servizio idrico di fruire della prestazione di depurazione acque, rendendo, così, inadempiente, verso di essi, il soggetto che risulta obbligato a fornire anche tale prestazione, in forza del concluso contratto di somministrazione.