Condominio

Focus del venerdì: il portiere deve impugnare il licenziamento entro 180 giorni

Il solo invio della raccomandata stragiudiziale di impugnazione entro i 60 giorni non basta se non è seguito dal ricorso giudiziario entro gli ulteriori centottanta

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di Rosario Dolce

Il portiere di uno stabile che subisce un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, se intende contestarlo, deve impugnarlo, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la sua volontà (e ciò, per inciso, anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale).

L'impugnazione è poi inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Questo è ciò che è dato ricavare dalla lettura della sentenza 1813 del 24 maggio 2023 del Tribunale di Milano, sezione lavoro.

Il fatto

Con apposito ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in cancelleria il 28 luglio, Tizio ha citato in giudizio il condominio di Via Sempronio impugnando il licenziamento subito per giustificato motivo oggettivo.A tal proposito, il portiere affermava di avere operato con diligenza e professionalità, senza ricevere alcuna lamentela per l'operato svolto, ma, in data 11 dicembre 2021, avrebbe ricevuto una contestazione disciplinare e, poi, con lettera del 25 febbraio 2022, gli sarebbe stato intimato il citato licenziamento.

In particolare, con il predetto licenziamento il condominio gli contestava, quali relative mancanze, il continuo ritardo nel prendere servizio, lo stare al bar con amici a bere il caffè e l'aver preso servizio senza avere il Green Pass o il tampone anti Covid.Il condominio, costituitosi in giudizio ritualmente, eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'azione di gravame esperita da parte dell'ex portiere, assumendo la relativa decadenza dal diritto di impugnare il licenziamento, a norma dell'articolo 6 della legge 604/1966.

La decisione

Il giudice milanese, letti gli atti, con il provvedimento in commento, ha dato ragione al datore di lavoro, assumendo l'improcedibilità dell'azione formulata dal lavoratore. L’impugnazione del recesso in questione – per come è dato leggere in sentenza - era stata spedita dalla parte ricorrente il 20 aprile 2022, mentre il ricorso in giudizio risultava depositato in data 25 ottobre 2022 presso il Tribunale di Milano e, dunque, oltre il termine di 180 giorni da tale prima data di cui all’articolo 6 della legge 604/66 (il quale, così recita «l’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso»).

D’altronde, ha chiarito, nello stesso senso, la Suprema corte che «in caso di azione giudiziale proposta per dedurre un vizio del licenziamento diverso da quello fatto valere con un precedente ricorso, il termine di decadenza di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 604 del 1966, come sostituito dall’articolo 32, comma 1, della legge 183 del 2010 e modificato dall’articolo 1, comma 38, della legge 92 del 2012, decorre comunque dalla data di spedizione dell’impugnativa del licenziamento, senza che rilevi che tale azione si fondi su motivi di recesso nuovi, addotti nel corso del primo giudizio» (Cassazione sentenza 7851/2019).

Conclusione

Secondo il Tribunale meneghino, in altri termini, se, da un lato, è sufficiente per evitare la decadenza dal diritto di impugnare il licenziamento la spedizione della raccomandata stragiudiziale (Cassazione Sezioni unite , sentenza 8830/2010), dall’altro, una volta che si è stabilito, nella data di spedizione il giorno di impugnazione del licenziamento nel rispetto del primo termine dell’articolo 6 citato, è, poi, necessario, che questa sia “seguita”, secondo il tenore della stessa norma, dal ricorso giudiziario entro gli ulteriori centottanta giorni.

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