Furto dai ponteggi: responsabile sia la ditta che il condominio
La prima per non aver attivito le misure di vigilanza, il secondo per omessa custodia
Doppia responsabilità nell’ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell’edificio. È configurabile, precisa il Tribunale di Roma nella sentenza 11607/2024, sia la responsabilità dell’imprenditore ex articolo 2043 Codice civile, per omessa ordinaria diligenza nell’adozione delle cautele atte a impedire l’uso anomalo dei ponteggi, sia la responsabilità del condominio, ex articolo 2051 del Codice civile per l...
No di Anapi alla proposta 2692: prevede nuovi gravosi oneri
di Vittorio Fusco - presidente nazionale Anapi
Non è formato l’amministratore che frequenta corsi senza esame finale
di Cesare Rosselli - a cura di Assoedilizia
Privacy: la videosorveglianza illecita può dar luogo a un obbligo risarcitorio
di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and Legal Advice





