Condominio

Gli obblighi dell'amministratore committente del contratto di appalto condominiale

Il rischio è esteso anche a lui quando travalica il ruolo di semplice conferimento delle opere, ingerendosi nell'organizzazione dei lavori

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di Giulio Benedetti

Il committente del contratto di appalto di opere edilizie, per l'articolo 89 del Dlgs 2008/81, è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata e deve prendere in considerazione i documenti indicati all'articolo 91 lettere a) e b) e verificare l'iscrizione alla Camera di commercio e l'idoneità tecnica dell'appaltatore. Tali adempimenti si applicano anche all'amministratore che sottoscrive un contratto di appalto in nome e per conto del condominio.

Il caso trattato

Il Tribunale assolveva un committente dal reato di lesioni colpose incorse ad un lavoratore, il quale, mentre stava compiendo le opere di intonacatura di un fabbricato di nuova edificazione su un terreno di sua proprietà, cadeva da un ponteggio non realizzato a regola d'arte. Il difensore di parte civile ricorreva in Cassazione lamentando l'ingiustizia della sentenza, poiché il giudice aveva assolto l'imputato, affermando che non fosse datore di lavoro della persona offesa, in modo da eludere il disposto dell'articolo 89.

I principi della Cassazione

La Suprema corte (sentenza 46833/2021) annullava la sentenza e rinviava il procedimento al giudice civile competente per valore in grado di appello e stabiliva i seguenti principi:
- è esteso il governo del rischio al committente quando lo stesso travalica il ruolo di semplice conferimento delle opere, ingerendosi nell'organizzazione dei lavori per la loro esecuzione (Cassazione 2731/1990);
- il committente riveste un ruolo di corresponsabile, affiancante quello del datore di lavoro e del direttore dei lavori, quando impartisca direttive o coordini i lavori o conferisca progetti di opere fonte di pericolo, o quando abbia commissionato o consentito l'inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose (Cassazione 8134/1992);
- il committente ha un obbligo generale di verifica della situazione antinfortunistica complessiva all'interno del cantiere, anche se il giudice deve verificare, per stabilire la sua responsabilità penale, quale sia stata l'incidenza della sua condotta nella causazione dell'evento, a fonte alla verifica della capacità professionale dell'appaltatore, in presenza di situazioni di pericolo immediatamente percepibili (Cassazione 27296/2016);
- la responsabilità del committente è posta in collegamento con l'affidamento dell'opera e la sua posizione di garanzia deriva dal suo dovere di sicurezza, per impedire che nell'esecuzione dell'opera si inserisca un soggetto professionalmente inadeguato;
- la diligenza nella scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera a cui affidare i lavori, prevista dall'articolo 90, costituisce una “culpa in eligendo” che è fonte di responsabilità civile anche verso i terzi, se il committente sceglie un appaltatore inidoneo (Cassazione 1234/2016).

La scelta dell’impresa

La Cassazione afferma che il Dlgs 81/2008 pone a carico del committente l'obbligo di scegliere adeguatamente l'impresa, verificando che la stessa sia iscritta alla Camera di commercio, sia dotata del documento di valutazione dei rischi e non sia destinataria di provvedimenti interdittivi o sospensivi, previsti dall'articolo 14. Se la scelta dell'impresa non avviene secondo tali criteri, il committente assume gli oneri di garante della sicurezza, in quanto l'assenza del conferimento dell'incarico per lo svolgimento delle opere ad un soggetto adeguato non può riversarsi sulla sicurezza dei lavoratori addetti alle opere, i quali devono essere comunque garantiti. La cattiva scelta dell'esecutore si trasforma nell'ingerenza nei lavori, in quanto li rende insicuri, e comporta, per il committente, l'assunzione della posizione di garanzia.

Il committente ha anche l'obbligo di curare che tutti i lavori, i quali non si svolgano contestualmente, siano affidati ad un soggetto determinato e che ne curi l'esecuzione. Pertanto, ogni opera che si svolta al di fuori dell'incarico conferito costituisce, per il commettente, un'ingerenza nei lavori, con la conseguente assunzione diretta della posizione di garanzia in relazione ai rischi collegati all'attività.

Il decalogo della Cassazione in materia di contratto di appalto condominiale

La Cassazione (sentenza 34964/2022) ha dettato un decalogo in materia di contratto di appalto condominiale:
- in materia di prevenzione sugli infortuni sul lavoro il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore (Cassazione 12440/2020);
- l'appaltatore che procede a subappaltare l'esecuzione delle opere non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro, neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalità dei lavori, ma continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica, qualora eserciti una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori (Cassazione 50996/2011);
- il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore (Cassazione 1490/2009);
- in tema di subappalto dei lavori è configurabile una esclusione di responsabilità dell'appaltatore solo nel caso in cui al subappaltatore sia affidato lo svolgimento dei lavori, ancorché determinati e circoscritti, che, però, svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore, non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltatore dell'organizzazione del cantiere (Cassazione 5977/2005);
- in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni il subappalto di lavori implicanti la loro esecuzione nello stesso cantiere di lavoro, senza che venga meno l'ingerenza dell'appaltante di essi, da un canto non comporta estromissione dai poteri, e quindi dai doveri, attinenti all'organizzazione generale del cantiere, dall'altro implica che il sub-appaltatore sia tenuto a sua volta a vigilare affinché le misure di prevenzione siano rigorosamente adottate nell'ambito delle attività di cui è responsabile . In tale contesto, quindi, qualora si verifichi un infortunio ne rispondono sia l'appaltatore sia il sub appaltatore (Cassazione 2748/1998).

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