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GUIDA - La comunicazione alle Entrate dei dati soggetti a detrazioni fiscali d'imposta

Entro il 28 febbraio, devono essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle spese sostenute nel 2019 per interventi sulle parti comuni con spese detraibili

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di Andrea Cartosio e Omero Ceccardi

Si avvicina, per gli amministratori di condominio, la tanto temuta scadenza del 28 febbraio, data entro la quale devono essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle spese sostenute nel 2019 per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, sistemazione e realizzazione di “aree verdi“, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici che hanno interessato le parti comuni di edifici condominiali.
È stato emesso recentemente, da parte dell'Agenzia delle Entrate, un nuovo Provvedimento con il quale è stato definito l'adempimento e le conseguenti specifiche tecniche per la trasmissione.
La novità introdotta, necessaria per il rispetto dell'obbligo comunicativo, riguarda l'inserimento dei dati relativi al riconoscimento del c.d. “sconto in fattura”.
Il presente elaborato è volto ad aiutare l'amministratore di condominio nella stesura del modello di comunicazione analizzando gli aspetti salienti del modello.

1) SOGGETTI OBBLIGATI
Il Provvedimento emanato in data 20.12.2019, relativamente alla comunicazione dei dati da trasmettere all'Agenzia, conferma quanto all'epoca previsto dal Provvedimento del 27.1.2017 per quanto concerne i soggetti interessati all'adempimento in esame, che risultano quindi essere “gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell'anno di riferimento”. Pertanto, in virtù di tale indicazione, l'invio dei dati relativi all'annualità 2019 dovrà essere trasmesso dall'amministratore in carica al 31.12.2019. Anche nel caso di un c.d. “condominio minimo” dovrà essere effettuata comunicazione. Ciò dovrà avvenire tramite i soggetto prescelto all'effettuazione della redazione e trasmissione (condòmino scelto tra i soggetti interessati).
In materia è stata pubblicata una FAQ da parte dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata sul proprio sito internet, la quale chiarisce che “se … i condomini del cd «condominio minimo» non hanno provveduto a nominare un amministratore, gli stessi non sono tenuti alla trasmissione all'anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell'edificio, ad eccezione del caso in cui uno dei soggetti a cui è stata attribuita la spesa abbia effettuato la cessione del credito”.
Si precisa che nel qual caso il “condominio minimo” non avesse nominato un amministratore non risulta essere escluso dall'adempimento in esame. L'esclusione è riconosciuta soltanto se nessun condomino ha scelto di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante.

2) DATI DA COMUNICARE
Dall'analisi dei provvedimenti pubblicati dall'Agenzia delle Entrate si riporta di seguito gli elementi necessari e le singole specifiche dei campi richiesti. anzitutto occorre specificare la tipologia e l'ammontare complessivo della spesa sostenuta dal condominio per interventi soggetti a detrazioni fiscali quali recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, sistemazione e realizzazione di “aree verdi“ che abbiano interessato parti comuni condominiali, nonché l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo delle parti comuni di un edificio “ristrutturato”
• l'ammontare della spesa attribuita a ciascun condomino (calcolata ripartendo gli importi pagati dall'amministratore nell'anno di riferimento in base alla quota millesimale di proprietà o in base ai diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del c.c.).
• la cessione del credito, richiesta del c.d. “sconto in fattura” da parte del singolo condomino.

Gli importi vanno esposti all'unità di euro applicando le consuete modalità di arrotondamento.

In particolare, l'amministratore deve:
• inviare un file per ogni condominio. Si precisa che è consigliabile l'inserimento di tutti gli interventi, verificatosi nel corso dell'anno in uno stesso stabile, in un unico file. In alternativa potranno essere trasmessi molteplici file (ordinari) contenenti i singoli interventi. Fermo restando che l'inserimento di tutti gli interventi relativi allo stesso condominio in un unico file è la modalità consigliata, l'amministratore può scegliere di effettuare più invii (ordinari) contenenti interventi diversi relativi al medesimo condominio. In presenza di diversi interventi che prevedano differenti percentuali di detrazione, sarà necessario effettuare più invii (ordinari).indicare nel file i dati relativi a gli interventi effettuati sul medesimo condominio per i quali ha provveduto al pagamento nell'anno di riferimento;
• indicare, per ciascun intervento, oltre alla spesa complessivamente sostenuta, la spesa attribuita a ciascun condomino, specificando altresì se:
la spesa è stata pagata o meno dal condomino entro il 31.12 dell'anno di riferimento;
il condomino ha scelto di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante ovvero di fruire del cosiddetto “sconto in fattura” pari alla detrazione spettante.

In caso di cessione del credito e di “sconto in fattura” è inoltre richiesta l'indicazione dei dati relativi a tale operazione (ammontare del credito ceduto, sconto riconosciuto in fattura, soggetto destinatario e relativa accettazione eccetera).

Per il 2019, quindi, devono essere comunicate le spese relative agli interventi sulle parti comuni che l'amministratore ha pagato entro il 31.12.2019 e le relative quote di riparto tra i condomini, indicando se questi ultimi hanno o meno versato detta quota entro il 31.12.2019 e hanno optato o meno per la cessione del credito / “sconto in fattura”.

In particolare sono richiesti i seguenti dati:

Tipologia di invio
Ordinario, Sostitutivo, Annullamento: in caso di invio sostitutivo o di annullamento è necessario indicare il protocollo telematico attribuito dal sistema alla fornitura da sostituire o annullare.
Dati identificativi del soggetto obbligato
I dati dell'amministratore di condominio in carica al 31 dicembre dell'anno di riferimento (se l'amministratore è una persona giuridica, oltre al codice fiscale, ne andranno riportati i dati completi).
Per il condominio minimo, senza amministratore e con almeno un condomino che ha ceduto il credito, va indicato il codice fiscale del “condomino incaricato”.
Dati identificativi dell'immobile
Codice fiscale e Codice catastale del Comune di ubicazione del condominio.
Identificazione condominio minimo - Progressivo
Si vedano le FAQ pubblicate sul sito dell'Agenzia, il campo va valorizzato con un numero progressivo in caso di interventi effettuati su uno o più condomini minimi privi di codice fiscale.
Anno di riferimento
Anno di sostenimento delle spese per le quali occorre la trasmissione dei dati
Impegno alla trasmissione telematica
Codice fiscale del soggetto che effettua l'invio telematico indicando se la comunicazione è preparata:
• dal soggetto obbligato;
• dal soggetto che effettua l'invio (intermediario).
Indirizzo e-mail
È richiesta obbligatoriamente l'indicazione dell'indirizzo e-mail del soggetto che cura l'invio.
Numero progressivo dell'intervento
Ogni intervento inserito sullo stesso condòminio disporrà di un proprio numero. Si specifica che:
• per le tipologie di intervento “A”, “B”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “L”, “S”, “T”, “U”, “V” e “Z” il “Progressivo intervento” individua univocamente l'intervento effettuato nel condominio nell'anno;
• per le tipologie di intervento “C”, “M”, “N”, “O”, “P”, “Q” ed “R” si dovrà provvedere all'accorpamento di tutti i dati in un unico intervento ed indicati con il medesimo “Progressivo intervento”;
• il “Progressivo intervento” deve essere unico all'interno della comunicazione per lo stesso condominio nell'anno di riferimento, anche nel caso in cui la comunicazione sia effettuata su più file.
Tipologia intervento
• recupero del patrimonio edilizio (”A”)
• arredo di immobili ristrutturati (”B”)
• riqualificazione energetica edificio esistente (”C”)
• intervento su involucro di edificio esistente, esclusi serramenti e infissi - detrazione 65% (”D”)
• installazione di pannelli solari – detrazione 65% (”E”)
• sostituzione impianti climatizzazione invernale con caldaie a condensazione - detrazione 50% (”F”)
• acquisto e posa in opera schermature solari - detrazione 50% (”G”)
• acquisto e posa di impianti di climatizzazione a biomasse - detrazione 50% (”H”)
• acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto - detrazione 65% (”I”)
• intervento antisismico in zona ad alta pericolosità (”L”)
• ”Ecobonus” - detrazione 70% (”M”)
• ”Ecobonus” - detrazione 75% (”N”)
• ”Sisma bonus” - detrazione 75% (”O”)
• ”Sisma bonus” - detrazione 85% (”P”)
• riqualificazione energetica e “Sisma bonus” - detrazione 80% (”Q”)
• riqualificazione energetica e “Sisma bonus” - detrazione 85% (”R”)
• Bonus verde (”S”)
• acquisto e posa in opera finestre comprensive di infissi - detrazione 50% (”T”)
• sostituzione impianti climatizzazione invernale con caldaie a condensazione + sistemi di termoregolazione o generatori ibridi o pompe di calore - detrazione 65% (”U”)
• acquisto e posa in opera micro generatori in sostituzione di impianti esistenti - detrazione 65% (”V”)
• intervento di riqualificazione energetica con installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili - detrazione 50% (”Z”)
Progressivo edificio
Individua il singolo edificio all'interno del condominio.
• il dato è obbligatorio per le “Tipologie Intervento” ricadenti nelle lettere “C”, “M”, “N”, “O”, “P”, “Q” ed “R”;
• se la comunicazione dei diversi interventi eseguiti è effettuata su più file, va mantenuto lo stesso “Progressivo edificio”.
Prosecuzione intervento
• ”1” l'intervento è iniziato nel anno oggetto di comunicazione;
• ”2” l'intervento è iniziato in anni precedenti all'anno a cui si riferisce la comunicazione.
Importo complessivo intervent o
Pagamento con bonifico: occorre arrotondare all'unità di euro il pagamento effettuato da parte del condòminio.
Pagamento con modalità diverse: occorre arrotondare all'unità di euro il pagamento effettuato da parte del condòminio con modalità differenti dal bonifico ad esempio, oneri di urbanizzazione, spese arredo, aree verdi.
Flag unità immobiliare
Va indicato:
• ”A” in presenza di unità abitativa, con eventuali relative pertinenze;
• ”B” per le unità non abitative.
Numero unità immobiliari a cui è riferita la spesa
Nel caso in cui il flag sia apposto sull'unità immobiliare “A - abitativo”, va indicato il numero delle (eventuali) pertinenze + 1.
Se il flag è apposto sull'unità immobiliare “B - altri casi”, può essere solo “1”
Dati catastali dell'immobile
• In caso di dati catastali non disponibili (immobile non ancora censito) va indicato “0” e dovrà essere compilata la successiva sezione con l'inserimento dei dati relativi alla domanda di accatastamento ed il codice univoco attribuito dall'amministratore;
• se i dati catastali sono disponibili va indicato “1” e va compilata la successiva Sezione con i consueti dati identificativi dell'immobile (terreno / fabbricato, sezione / Comune catastale, foglio, particella, subalterno). Si raccomanda particolare attenzione nell'inserimento: la semplice duplicazione di un subalterno provoca lo scarto dell'intero file.
Situazioni particolari e relativa spesa
Sono considerate “Situazioni particolari” le unità immobiliari ufficio, negozio, studio professionale, impresa, società, con proprietà indefinita (ad esempio, a seguito di contenzioso su eredità). Al ricorrere della “Situazione particolare” va indicato:
•”1” in assenza di cessione del credito / contributo “sconto in fattura”;
•”2” in presenza di cessione del credito / contributo “sconto in fattura”.
Soltanto indicando il codice “1” nel successivo campo “importo spesa unità immobiliare” va riportata la spesa imputata.
Codice fiscale del soggetto cui è attribuita la spesa
Nel momento in cui si procede all'invio è verificata la “presenza” del codice fiscale in Anagrafe tributaria. Il codice fiscale può essere di una persona giuridica soltanto nel caso in cui a campo “Situazioni particolari” sia stato indicato “2”.
In merito preme evidenziare che nell'ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito Internet, l'Agenzia delle Entrate specifica che «L'amministratore di condominio comunica all'Agenzia delle entrate, quale soggetto a cui è attribuita la spesa, colui che gli è stato indicato come tale dal proprietario. In assenza di comunicazione da parte del proprietario, l'amministratore indica semplicemente quale soggetto a cui è attribuita la spesa il proprietario medesimo. L'amministratore di condominio, quindi, per la compilazione della comunicazione da inviare all'Agenzia delle entrate, non deve tener conto dell'intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale…»
Tipologia soggetto cui è attribuita la spesa
• Proprietario;
• titolare di un diritto reale / personale di godimento (nudo proprietario, usufruttuario, conduttore, comodatario) comunicato all'amministratore;
• altre tipologie rispetto a quelle sopra elencate comunicate all'amministratore.
Importo della spesa attribuita al soggettoAmmontare della spesa attribuita al singolo condomino. Tale importo deve comprendere anche la quota non versata dal soggetto al condominio per cessione del credito o riconoscimento dello “sconto in fattura”.
Flag Pagamento
Va specificato se il pagamento è stato interamente corrisposto ovvero parzialmente o interamente non corrisposto al 31.12.2019.
Flag Credito ceduto / contributo mediante sconto
Va indicato se il soggetto cui è stata attribuita la spesa ha optato per la cessione del credito o lo “sconto in fattura”. Tale campo va obbligatoriamente compilato per le “Tipologie intervento” individuate dalle lettere “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “L”, “M”, “N”, “O”, “P”, “Q”, “R”, “T”, “U”, “V” e “Z”.
Sezione Cessione del credito o Contributo mediante sconto
Nel caso in cui sia indicata la cessione del credito / riconoscimento dello “sconto in fattura” va indicato:
• se la cessione è stata effettuata a favore dei fornitori / soggetti terzi ovvero se è stato riconosciuto lo “sconto in fattura”;
• l'eventuale importo che il condomino ha corrisposto al condominio per la parte della spesa allo stesso attribuita;
• il codice fiscale, nome e cognome / denominazione del cessionario del credito ovvero del fornitore che ha riconosciuto lo “sconto in fattura”;
• importo del credito ceduto / “sconto in fattura” riconosciuto;
• avvenuta accettazione del credito / conferma dello “sconto in fattura”;
• data della cessione del credito / di esercizio dell'opzione per lo sconto.

3) SEZIONE “CESSIONE DEL CREDITO” E “SCONTO IN FATTURA”
In merito, è possibile apprendere dalle indicazioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate che:
• il credito può essere ceduto per le “Tipologie Intervento” ricadenti nelle casistiche previste alle lettere “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “M”, “N”, “O”, “P”, “Q”, “R”, “T”, “U”, “V”, “Z”;
• il contributo mediante “sconto in fattura” può essere riconosciuto per le “Tipologie Intervento” ricadenti nelle casistiche previste alle lettere “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “L, “M”, “N”, “O”, “P”, “Q”, “R”, “T”, “U”, “V”;
• qualora si verifichi il caso in cui il condòmino abbia versato parzialmente nell'anno la quota a lui imputata, nel campo “Importo parziale della spesa attribuita, effettivamente corrisposto nell'anno” occorre indicare l'importo parziale riscosso dall'amministratore. Con riferimento a tale campo è specificato altresì che:
1) in caso di cessione del credito o “sconto in fattura”, il pagamento si considera interamente corrisposto e, quindi non va compilato il campo “Importo parziale della spesa attribuita, effettivamente corrisposto nell'anno” se il condomino, al 31.12.2019, ha versato all'amministratore l'ammontare complessivo della spesa a lui attribuita al netto della parte ceduta o scontata;
2) in caso di pagamento parziale nel campo “Importo parziale della spesa attribuita, effettivamente corrisposto nell'anno” va indicato esclusivamente l'importo riscosso dall'amministratore.

Di seguito si riportano alcune casistiche analizzate dalla stessa Agenzia
Esempio 1:
A fronte di un intervento con detrazione pari al 75% e spesa attribuita al condomino pari a € 100, quest'ultimo ha ceduto il credito al fornitore ed ha pagato all'amministratore parzialmente (€ 20) la propria quota per l'ammontare non ceduto (€ 25).
In tal caso, nella Sezione “Cessione del credito / Contributo mediante sconto”:
•nel campo “Importo parziale della spesa attribuita, effettivamente corrisposto nell'anno” va indicato “20”;
nel campo “Importo del Credito ceduto o corrisposto come contributo mediante sconto” va indicato “75”.
Esempio 2:
A fronte di un intervento con detrazione pari al 75% e spesa attribuita al condomino pari a € 100, quest'ultimo ha ceduto il credito ad un soggetto terzo ed ha pagato la propria quota all'amministratore solo per € 80.
In tal caso, nella Sezione “Cessione del credito / Contributo mediante sconto”:
•nel campo “Importo parziale della spesa attribuita, effettivamente corrisposto nell'anno” va indicato “80”;
nel campo “Importo del Credito ceduto o corrisposto come contributo mediante sconto” va indicato “75”.
Esempio 3:
A fronte di un intervento con detrazione pari al 75% e spesa attribuita al condomino pari a € 100, quest'ultimo ha ceduto il credito ad un soggetto terzo e pagato interamente la propria quota all'amministratore (€ 100).
In tal caso, nella Sezione “Cessione del credito / Contributo mediante sconto”:
•il campo “Importo parziale della spesa attribuita, effettivamente corrisposto nell'anno” non deve essere compilato;
nel campo “Importo del Credito ceduto o corrisposto come contributo mediante sconto” va indicato “75”.
Esempio 4:
A fronte di un intervento con detrazione pari al 75% e spesa attribuita al condomino pari a € 100, quest'ultimo ha richiesto il riconoscimento dello “sconto in fattura” al fornitore ed ha pagato all'amministratore la propria quota, per l'intero ammontare (€ 25).
In tal caso, nella Sezione “Cessione del credito / Contributo mediante sconto”:
•il campo “Importo parziale della spesa attribuita, effettivamente corrisposto nell'anno” non va compilato;
nel campo “Importo del Credito ceduto o corrisposto come contributo mediante sconto” va indicato “75”.

4) MODALITÀ E SCADENZA PER L'INVIO
La comunicazione oggetto del presente elaborato, relativamente alle spese sostenute nell'anno 2019, dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 28.2.2020, attraverso il canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia (Entratel a mezzo intermediario, Fisconline direttamente dal soggetto obbligato).
Le tipologie, come ormai di consueto, sono tre:
ORDINARIO
Comunicazione primaria con la quale si trasmettono i dati. È possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento.
SOSTITUTIVO
Comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione inviata e acquisita con esito positivo.
ANNULLAMENTO
Comunicazione con cui si richiede l'annullamento di una comunicazione inviata e acquisita con esito positivo.
L'annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.
L'invio sostitutivo o di annullamento risulta possibile esclusivamente dopo il rilascio della ricevuta telematica di accettazione con esito positivo.

Qualora la comunicazione sia inviata entro il termine e:
• l'intero file sia scartato, è necessario provvedere ad un nuovo invio ordinario entro il 28.2.2020 oppure entro 5 giorni successivi alla segnalazione;
• sia segnalata la presenza di “codici fiscali non validi”, l'intero file viene comunque acquisito.

A tal fine è bene precisare che:
”la segnalazione dei codici fiscali errati è esclusivamente informativa e non costituisce motivo di scarto”;
”l'eventuale correzione dei dati segnalati può essere effettuata esclusivamente inviando una comunicazione sostitutiva … dell'intero file contenente gli errori”. In caso di trasmissione di codici fiscali non validi entro il termine, il soggetto obbligato effettua un invio sostitutivo dell'intera comunicazione, provvedendo alla correzione dei dati relativi ai codici fiscali segnalati entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell'Agenzia delle Entrate.

È bene precisare che la comunicazione si considera non valida qualora il file sia:
• scartato per incongruenze;
ovvero
• scartato in via preliminare. Ciò può verificarsi a causa di:
1) mancato riconoscimento, duplicazione del codice di autenticazione, codice di riscontro per il servizio Entratel, Fisconline;
2) file non elaborabile in quanto non “diagnosticato” utilizzando il software di controllo fornito dall'Agenzia delle Entrate. In merito si rammenta che nelle “Modalità di compilazione per la trasmissione delle comunicazioni …” è ribadito che per l'invio della fornitura è obbligatorio effettuare il preventivo controllo del file per la verifica formale dei dati;
3) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla comunicazione, nel caso di invio effettuato tramite un intermediario;
4) file con errori che pregiudicano le informazioni contenute nello stesso.

Si ricorda infine che in caso di mancata trasmissione della comunicazione (omessa), il mancato invio non risulta rivedibile in alcun modo.

Regime sanzionatorio
Un'altra questione cruciale, spesso sottovalutata dagli operatori di settore riguarda il regime sanzionatorio applicato all'invio di una comunicazione errata.
Le principali domande che gli amministratori consapevoli legittimamente si pongono in questo periodo sono:
• quali sono le sanzioni per omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati soggetti a detrazioni fiscali d'imposta?
• è possibile utilizzare il ravvedimento operoso?
• l'errore dell'amministratore comporta l'impossibilità per i condòmini di indicare correttamente i dati nelle proprie dichiarazioni?
• l'assicurazione professionale coprirà le eventuali sanzioni?

Di seguito si riportano le risposte ai singoli quesiti.
La risposta al primo quesito risulta ravvisabile – in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del d.lgs. 472 del 18/12/1997 (cumulo giuridico) – nell'articolo 3, comma 5bis del d.lgs. 175 del 21/11/2014 il quale dispone che: “in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati […] si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione […] con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa […]”.
Alla luce di ciò, risulta pertanto doveroso valutare attentamente ogni singola voce prima di procedere all'invio del file affinché il professionista non incorra in errori a lui imputabili e quindi direttamente obbligato a rifondere le relative sanzioni.
Risulta più annosa la questione dell'applicabilità al problema dell'istituto del ravvedimento operoso. La legislazione vigente non prevede il ricorso all'utilizzo di detto istituto. L'amministratore potrà comunque ottenere una riduzione sulle sanzioni provvedendo, entro 60 giorni dalla scadenza (per l'anno corrente entro il 28 aprile 2020), a trasmettere correttamente le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate. Le sanzioni, in questo caso, saranno ridotte ad un terzo, con un massimo di euro 20.000,00.
In ultimo, in riferimento al terzo quesito – come indicato dall'Agenzia delle Entrate nelle Faq sulla dichiarazione precompilata – quando nel foglio riepilogativo l'informazione relativa alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali risulti non utilizzata, qualunque sia la motivazione, i condòmini che hanno tutti i requisiti possono comunque inserire l'ammontare della spesa sostenuta nel Quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.

Occorre inoltre precisare che risulta non totalmente chiarita la questione collegata alle coperture assicurative in caso di errore o omessa trasmissione del file. Da un'analisi condotta sul mercato, le stesse compagnie assicurative non hanno ancora palesato se risultano coperti gli eventuali sinistri aperti in caso di comprovato errore dell'amministratore. Nel caso in cui esistesse una garanzia assicurativa ad hoc, risulta ipotizzabile che difficilmente si potrà avere facili rimborsi, in virtù anche delle franchigie poste sul punto che risulterebbero superiori alle sanzioni erogate. Si consideri, infatti, che la richiesta di rimborso dovrà essere fatta per ogni singolo condòmino e non già per il condominio.

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