Condominio

I consigli di Aruba sulla Pec per gli amministratori di condominio

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dalla Redazione

La posta elettronica certificata è senza dubbio uno strumento molto comodo, i cui principali vantaggi sono costituiti, tra gli altri, dalla sicurezza nell'invio di un messaggio e dalla certezza immediata della sua consegna, oltre alla convenienza, per chi lo riceve, di evitare lunghe file in posta.

Il decreto anticrisi (D.L. n. 185/2008) ha introdotto l'obbligo per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato di dotarsi di un indirizzo di PEC e di comunicarlo entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso al proprio Ordine o Collegio di appartenenza. In questo contesto, quali sono, dunque, gli obblighi per gli amministratori di condominio?

Gli obblighi
Per districarci in questa materia ci aiuta Aruba, uno dei principali provider italiani per servizi di cloud, data center, hosting e domini e leader di mercato per i servizi di PEC.

La sua diffusione, oltre che alle caratteristiche stesse dello strumento, si deve anche al contributo del Governo Italiano che, al fine di sostenere le imprese, l'occupazione e le famiglie, nel 2008 ha emanato il Dl 185/2008 (decreto anti-crisi), convertito in legge dall'art.1 della legge n. 2/2009: l'art. 16, comma 6, sancisce, infatti, l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di comunicare il proprio indirizzo di PEC nella domanda di iscrizione al registro delle imprese, estendendo l'obbligo alle imprese già costituite in forma societaria alla data di entrata in vigore del decreto di comunicare il proprio indirizzo PEC entro i successivi 3 anni.

Il comma 7 dello stesso articolo prevede, invece, l'obbligo per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato di comunicare entro un anno dall'entrata in vigore del decreto l'indirizzo di PEC al proprio ente di appartenenza.

Cosa succede, quindi, per gli amministratori di condominio? In realtà gli amministratori di condominio fanno parte di una categoria professionale non regolamentata: non esiste, infatti, né un albo né tantomeno un elenco istituito con legge dello Stato in cui gli amministratori di condomino possano iscriversi.

Va da sé, quindi, che, non sussistendo alcun obbligo giuridico, gli amministratori di condominio non sono tenuti a dotarsi di un indirizzo di PEC.

I casi obbligatori
Esistono però dei casi in cui anche gli amministratori di condominio devono dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata:

• quando l'amministratore di condominio è anche un professionista il cui esercizio della professione è soggetto a determinate condizioni, tra le quali quella dell'iscrizioni agli ordini o collegi (si pensi, ad esempio, agli amministratori-avvocati, agli amministratori-geometri, agli amministratori-commercialisti, agli amministratori-ingegneri, ecc. ecc. e cioè tutte professioni che richiedono l'iscrizione in un albo o collegio e, quindi, tutti professionisti obbligati ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata);

• quando l'amministratore di condominio esercita la propria attività sotto forma di impresa (società di persone o di capitali).

In questi casi, in virtù del D.L. n. 185/2008, gli amministratori di condominio hanno l'obbligo indiretto di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e di comunicarlo agli ordini o ai collegi di appartenenza (in caso di professionisti) o al registro delle imprese (nel caso di attività d'impresa).

L’opportunità
In tutti i casi, a prescindere dagli obblighi di legge, al giorno d'oggi è opportuno per ogni amministratore di condominio dotarsi di una casella di posta elettronica certificata visto il sempre più diffuso utilizzo di questo strumento di comunicazione telematico.

Fra l'altro, il nuovo art. 66 delle Disposizioni di attuazione al Codice Civile inerenti alla Riforma del Condominio, prevede espressamente, che la convocazione di assemblea condominiale possa essere inviata a mezzo PEC.

L'art. 66, comma 2, recita infatti: «l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione».

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