I costi per la manutenzione della rampa di accesso ai box
Il Codice precisa che sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità
L'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 5 giugno
La presenza della generica disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale, secondo cui ciascun condomino deve contribuire alle spese di conservazione e di manutenzione delle parti comuni, non esclude che - ove la rampa di accesso sia funzionalmente destinata all'accesso ai box del piano alto e non sia espressamente menzionata tra i beni comuni nel regolamento - le spese di manutenzione e di conservazione della rampa debbano essere poste a carico dei condòmini proprietari delle autorimesse cui la rampa accede (cioè quelli del primo piano). Al riguardo l’articolo 1123, terzo comma, del Codice civile prevede che, qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.