L'esperto rispondeCondominio

I costi per la manutenzione della rampa di accesso ai box

Il Codice precisa che sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità

di Matteo Rezzonico

La domanda

La domanda
All’interno del cortile condominiale sono stati costruiti a suo tempo sei box, con accesso al piano terra, e altri sei con accesso tramite rampa. La rampa, dopo più di 40 anni, ha bisogno urgente di una manutenzione straordinaria. L’amministratore intende far pagare le spese di manutenzione straordinaria soltanto ai possessori dei box soprastanti la rampa di accesso, invocando l’articolo 1123, comma secondo, del Codice civile. Peraltro, in base al regolamento contrattuale del condominio, «ciascun condomino deve contribuire alle spese di conservazione e di manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle parti comuni, in proporzione dei millesimi e delle quote indicate nelle tabelle allegate, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti». Ha ragione l’amministratore o le spese straordinarie dovranno essere ripartite tra tutti i condòmini, in quanto la rampa rientra nelle parti comuni?

L'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 5 giugno
La presenza della generica disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale, secondo cui ciascun condomino deve contribuire alle spese di conservazione e di manutenzione delle parti comuni, non esclude che - ove la rampa di accesso sia funzionalmente destinata all'accesso ai box del piano alto e non sia espressamente menzionata tra i beni comuni nel regolamento - le spese di manutenzione e di conservazione della rampa debbano essere poste a carico dei condòmini proprietari delle autorimesse cui la rampa accede (cioè quelli del primo piano). Al riguardo l’articolo 1123, terzo comma, del Codice civile prevede che, qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.

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